Ispettorato del Lavoro: chiarimenti su provvedimenti di interdizione anticipata e post partum

Quando inizia e quanto dura il periodo di astensione dal lavoro per maternità? Con la nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata (maternità anticipata) e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e la loro data di decorrenza.
La tutela del lavoro genitoriale è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 151/2001, cosiddetto "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000". Nel dettaglio, il Testo Unico disciplina anche le ipotesi che consentono un’anticipazione o una proroga del congedo di maternità. Il congedo di maternità può essere anticipato:
a) per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro;
c) quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non può essere spostata ad altre mansioni.
Se sussistono queste condizioni, l’organo competente - l’ASL competente nell’ipotesi a) e l’ITL competente nelle ipotesi b) e c) – dispone, su istanza della lavoratrice o del datore di lavoro, l’interdizione anticipata dal lavoro (maternità anticipata) fino all’inizio dell’ordinario congedo di maternità.
In presenza delle condizioni b) e c), il congedo di maternità può essere prorogato dall’ITL competente fino a 7 mesi dopo il parto.
Nella stessa nota n. 1550, l’INL ha precisato anche che l’astensione dal lavoro per la dipendente decorre dalla data di adozione del provvedimento emanato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro che, di norma, avviene entro sette giorni dalla ricezione della documentazione presentata dal datore di lavoro.
La disciplina prevede un’unica ipotesi in cui l’Ispettorato può disporre l’astensione dal lavoro con decorrenza immediata: quando il datore di lavoro produca una dichiarazione nella quale risulti chiara l’impossibilità di adibire la dipendente ad altre mansioni, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale.
L’INL chiarisce infine che, qualora la dipendente non abbia goduto dei giorni di astensione obbligatoria dal lavoro antecedenti la data presunta del parto, gli stessi devono essere aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto. Concretamente i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto (in quanto prematuro) si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
In conformità a quanto precede, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione non goduti a causa del parto prematuro.