Lavori usuranti: comunicazione annuale entro il 2 aprile 2024

L'obbligo di trasmissione della denuncia dei lavori usuranti, come previsto dall’art. 6 del D.M. 20/09/2011, per quest’anno dovrà esser effettuato entro il 2 aprile 2024. La finalità è il monitoraggio, da effettuarsi da parte dei datori di lavoro, di tutte le lavorazioni usuranti (anche effettuate dai lavoratori somministrati), con riferimento all’anno 2023.
Tale adempimento deve essere assolto inviando in via telematica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso il “Modello LAV-US”, comunicando il periodo o i periodi in cui ciascun lavoratore ha svolto le attività usuranti. Sono soggetti all’obbligo, i soli datori di lavoro che impiegano lavoratori addetti ad una delle attività considerate usuranti.
I dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno il diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e i relativi datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero del Lavoro denunciando i periodi nei quali ogni dipendente abbia svolto nel 2023 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti.
Si riepilogano, di seguito, le cosiddette “lavorazioni usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione previste dal D.Lgs. n. 67/2011:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009):
- “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- “lavori di asportazione dell’amianto” con carattere di prevalenza e continuità;
b) lavoratori dipendenti notturni, così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011, il quale individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento:
- i lavoratori a turni, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione, pertanto, se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori);
c) lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, (art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 67/2011) nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.
Si ricorda che in caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione ecc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 1.500,00.
In caso di “lavori notturni” (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.