Comunicazione all’INAIL dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Quando è davvero obbligatoria la comunicazione all’INAIL e in quali casi non è richiesta

 
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Entro il 31 marzo 2026 è prevista la scadenza per l’eventuale comunicazione telematica all’INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in conformità a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera aa), del D.lgs. n. 81/200
L’adempimento, disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008, non riguarda tutte le aziende e si applica solo in presenza di specifiche condizioni.

Presupposto dell’obbligo di comunicazione

La comunicazione all’INAIL ha ad oggetto il Rappresentante dei Lavoratori aziendale interno (RLS), ossia il lavoratore eletto o designato all’interno dell’organizzazione aziendale quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’obbligo di comunicazione non è annuale, ma è collegato unicamente alle variazioni intervenute.

In particolare, la comunicazione deve essere effettuata solo qualora, nel corso dell’anno 2025:

  • sia stata effettuata una nuova nomina o designazione del RLS aziendale, oppure
  • sia intervenuta una variazione del RLS aziendale già in carica.

In assenza di nomine o variazioni, non è richiesto alcun invio all’INAIL entro il 31 marzo 2026.

Aziende prive di RLS aziendale interno

La comunicazione all’INAIL non è dovuta nei casi in cui l’azienda non abbia un RLS aziendale interno e assolva agli obblighi di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza tramite un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

In tali situazioni, la funzione di rappresentanza per la sicurezza è esercitata:

  • attraverso gli enti bilaterali previsti dal CCNL applicato;
  • mediante il versamento della contribuzione dovuta, che finanzia le attività del RLST e i servizi connessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questa modalità di assolvimento dell’obbligo riguarda, tra l’altro:

  • le imprese che applicano i CCNL dell’artigianato;
  • le aziende che applicano contratti collettivi che demandano la gestione del RLS agli enti bilaterali, quali, a titolo esemplificativo, ELBA, EBM o altri enti di settore.

In tali contesti:

  • non è presente un RLS aziendale interno;
  • il RLST non è nominato direttamente dal datore di lavoro;
  • eventuali variazioni relative al RLST o all’ente bilaterale non comportano obblighi di comunicazione all’INAIL in capo all’azienda.

Di conseguenza, non è richiesta alcuna comunicazione entro il 31 marzo 2026, anche qualora nel corso dell’anno si siano verificate modifiche nell’ambito della gestione territoriale della rappresentanza.

Ambito residuale dell’adempimento

La comunicazione all’INAIL rimane pertanto limitata alle sole aziende che:

  • non si avvalgono del RLST;
  • hanno nominato un RLS aziendale interno nel corso del 2025
  • o hanno modificato un RLS nel corso del 2025.

Al di fuori di queste specifiche ipotesi, non sussiste alcun obbligo di comunicazione.

Alla luce del quadro normativo, la comunicazione all’INAIL entro il 31 marzo 2026 deve essere effettuata esclusivamente in presenza di una nomina o variazione del RLS aziendale interno intervenuta nel corso del 2025.
Le aziende che assicurano la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza tramite il RLS territoriale, secondo quanto previsto dal CCNL applicato e dagli enti bilaterali di riferimento, non sono tenute ad alcun adempimento comunicativo nei confronti dell’INAIL.


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