Legge di Bilancio 2022: riordino della normativa in materia di NASPI
La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, prevedendo:
- l’ampliamento della platea dei destinatari della prestazione,
- la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, nonché
- la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione.
L’INPS, con la circolare n. 2 del 04 gennaio 2022, ha fornito le istruzioni amministrative e i primi chiarimenti in merito alle novità che trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022.
Come è noto, il D.Lgs. 22/2015 individua quali destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, mentre esclude espressamente gli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.
In conformità alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, la tutela della prestazione NASpI viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla Legge n. 240 del 1984, cioè quegli OTI dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Conseguentemente, le imprese cooperative e i loro consorzi di cui sopra sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASPI, nonché del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dalla Legge n. 92/2012, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo assunti a partire dal 1° gennaio 2022 o anche assunti precedentemente, purché ancora in forza a tale data.
Tra i destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi previsti in materia, vengono estesi a tutte le tipologie di apprendistato, incluso quello c.d. apprendistato di primo livello, destinato al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. L’istituto ricorda che per questa tipologia di apprendistato, tuttavia, non è dovuto il c.d. ticket di licenziamento.
Altra significativa novità riguarda i requisiti di accesso alla prestazione, che vengono ora ridotti dalla Legge di Bilancio 2022. Infatti, per gli eventi di disoccupazione involontaria avvenuti a far data dal 1° gennaio 2022 non viene più richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’istituto previdenziale precisa che, di conseguenza, gli unici requisiti soggettivi ora vigenti sono: lo stato di disoccupazione involontaria e le 13 settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per quanto riguarda il meccanismo di riduzione, si ricorda che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2021 prevedeva che l’importo dell’indennità di disoccupazione subisse una riduzione pari al 3% a decorrere dal quarto mese di fruizione in poi.
L’INPS spiega che, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022:
- per la generalità dei beneficiari dell’indennità NASpI, la prestazione si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
- per i beneficiari dell’indennità NASpI che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda, la prestazione si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.