Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: l'indennità può arrivare fino a 14 mensilità

Le nuove regole ampliano le possibilità di risarcimento anche per le imprese fino a 15 dipendenti.

 
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La Corte Costituzionale elimina il limite delle 6 mensilità per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Le nuove regole ampliano le possibilità di risarcimento anche per le imprese con meno di 15 dipendenti.

Con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, la Corte Costituzionale è intervenuta sulle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni, introducendo una novità importante per i datori di lavoro.

La Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 8 della Legge n. 604/1966, eliminando il requisito dimensionale che impediva alle imprese con non più di 15 dipendenti di applicare le maggiorazioni dell'indennità risarcitoria previste per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

Per i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, l'indennità in caso di licenziamento illegittimo potrà quindi superare le 6 mensilità e arrivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, fino a 10 o 14 mensilità.

Cosa cambia per le piccole imprese

Prima della sentenza, nelle imprese soggette alla tutela obbligatoria prevista dall'articolo 8 della Legge n. 604/1966, l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo era generalmente compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La normativa prevedeva la possibilità di aumentare l'importo massimo fino a:

  • 10 mensilità, per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni;
  • 14 mensilità, per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni.

Queste maggiorazioni erano però subordinate anche a un requisito dimensionale: il datore di lavoro doveva occupare complessivamente più di 15 dipendenti.

Con la sentenza n. 174/2026, la Corte Costituzionale ha eliminato questo requisito, rendendo accessibili le maggiorazioni anche ai lavoratori delle imprese di dimensioni inferiori.

Resta invece confermato il criterio dell'anzianità di servizio, che continua a determinare la possibilità di accedere ai limiti massimi più elevati.

Perché la Corte Costituzionale ha modificato la disciplina

La decisione nasce dalla necessità di garantire un risarcimento adeguato al lavoratore che subisce un licenziamento illegittimo, senza introdurre limitazioni eccessivamente rigide alla valutazione del giudice.

Secondo la Consulta, una forbice risarcitoria limitata a 2,5-6 mensilità non consente sempre di tenere adeguatamente conto della gravità dell'illegittimità del licenziamento e delle conseguenze concrete per il lavoratore.

Un'indennità troppo contenuta rischia inoltre di non svolgere un'efficace funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.

La Corte ribadisce quindi la necessità di bilanciare la libertà di organizzazione dell'impresa con il diritto del lavoratore a una tutela effettiva, lasciando al giudice un margine sufficiente per determinare un risarcimento proporzionato alle circostanze.

Nella valutazione dell'indennità continuano ad assumere rilievo diversi elementi, tra cui:

  • il numero dei dipendenti e le dimensioni dell'impresa;
  • l'anzianità di servizio del lavoratore;
  • il comportamento e le condizioni delle parti;
  • le circostanze concrete del rapporto di lavoro e del licenziamento.

La differenza tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015

Un altro elemento centrale della decisione riguarda il diverso trattamento previsto per i lavoratori in base alla data di assunzione.

La sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale aveva già eliminato il limite massimo inderogabile di 6 mensilità per i lavoratori delle piccole imprese soggetti al regime delle tutele crescenti, introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015.

Si era così determinata una situazione nella quale, in determinate ipotesi, i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 potevano ottenere indennità superiori rispetto ai colleghi assunti prima di quella data.

La Corte ha ritenuto che questa differenza, pur derivando da discipline introdotte in momenti diversi, non fosse più ragionevolmente giustificabile.

In particolare, i lavoratori con maggiore anzianità possono incontrare maggiori difficoltà di ricollocazione sul mercato del lavoro, circostanza che deve poter essere considerata nella determinazione del risarcimento.

Come viene determinata l'indennità dopo la sentenza

La Corte Costituzionale non ha introdotto un nuovo importo massimo generalizzato, né ha stabilito che tutti i licenziamenti illegittimi debbano essere risarciti con 10 o 14 mensilità.

Ha invece eliminato esclusivamente la parte dell'articolo 8 che subordinava l'accesso alle maggiorazioni alla presenza di più di 15 dipendenti.

Il giudice potrà quindi determinare l'indennità entro i limiti previsti dalla legge, tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle caratteristiche del singolo caso.

In particolare:

  • resta previsto l'intervallo ordinario tra 2,5 e 6 mensilità;
  • per un'anzianità superiore a 10 anni, l'importo massimo può arrivare a 10 mensilità;
  • per un'anzianità superiore a 20 anni, l'importo massimo può arrivare a 14 mensilità.

La Corte non ha invece accolto la proposta di sostituire direttamente il precedente tetto di 6 mensilità con uno di 12, perché ciò avrebbe richiesto la costruzione di una nuova disciplina attraverso la combinazione di regole appartenenti a regimi normativi differenti.

Cosa devono considerare i datori di lavoro

La sentenza assume particolare rilievo per le piccole imprese che hanno in organico lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

In caso di licenziamento illegittimo, l'esposizione economica dell'azienda può essere superiore rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina, soprattutto quando il lavoratore interessato ha maturato un'anzianità di servizio significativa.

Per il datore di lavoro diventa quindi ancora più importante valutare attentamente i presupposti del licenziamento, la correttezza delle procedure adottate e i possibili effetti economici di un eventuale contenzioso.

La novità non modifica le condizioni che rendono legittimo un licenziamento, ma interviene sulle conseguenze economiche della sua eventuale illegittimità, nei casi disciplinati dall'articolo 8 della Legge n. 604/1966.

Una corretta gestione del rapporto di lavoro e il supporto di una consulenza specialistica possono aiutare le imprese a prevenire situazioni di contenzioso e a valutare con maggiore consapevolezza le decisioni che riguardano il personale.


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