Previdenza complementare: dal 31 ottobre 2026 novità sulla portabilità del contributo datoriale

Le nuove disposizioni ampliano la libertà di scelta dei lavoratori, ma sollevano questioni applicative per i datori di lavoro

 
contratto firma

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto importanti novità in materia di previdenza complementare, modificando le regole relative all'adesione dei lavoratori e alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

A partire dal 1° luglio 2026, la riforma ha previsto nuove modalità di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione, nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro e l'introduzione del modello TFR3, attraverso il quale vengono gestite le scelte dei lavoratori sulla destinazione del TFR.

Le novità, tuttavia, non riguardano soltanto il TFR. Un altro aspetto importante della riforma interessa infatti il contributo alla previdenza complementare a carico del datore di lavoro, con nuove disposizioni sulla sua portabilità in caso di trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo.

Il contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare

La contrattazione collettiva può prevedere, in presenza di determinate condizioni, il versamento al fondo pensione di un contributo a carico dell'azienda, che si aggiunge al TFR e all'eventuale contribuzione versata dal lavoratore.

Il contributo datoriale costituisce quindi una componente distinta dal TFR e viene riconosciuto nelle misure e secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva applicabile.

Ma cosa accade se il lavoratore, nel corso del tempo, decide di cambiare forma pensionistica?

La disciplina della previdenza complementare, contenuta nel D.lgs. n. 252/2005, riconosce al lavoratore, decorsi due anni di partecipazione, il diritto di trasferire l'intera posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Anche la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ricorda che questo diritto spetta all'aderente e non può essere ostacolato o limitato.

La portabilità del contributo datoriale: cosa cambia dal 31 ottobre 2026

Su questo aspetto è intervenuta la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), modificando l'articolo 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005.

La novità riguarda la cosiddetta portabilità del contributo datoriale: in caso di trasferimento della posizione pensionistica, viene riconosciuto anche il diritto del lavoratore a beneficiare della contribuzione a carico del datore di lavoro presso la nuova forma pensionistica scelta.

Si tratta di un cambiamento importante rispetto alla disciplina precedente. La stessa COVIP, nelle proprie indicazioni riferite al quadro previgente, precisava infatti che nel passaggio da una forma pensionistica ad adesione collettiva a una forma ad adesione individuale, come un fondo pensione aperto o un Piano Individuale Pensionistico (PIP), si perdeva di norma il diritto al contributo datoriale.

L'entrata in vigore della nuova disposizione sulla portabilità, inizialmente prevista per il 1° luglio 2026, è stata successivamente differita al 31 ottobre 2026.

Portabilità del contributo datoriale e CCNL: le questioni ancora aperte

La novità introdotta dal legislatore deve tuttavia essere letta anche in relazione alla contrattazione collettiva (CCNL), che disciplina il contributo datoriale e ne stabilisce misura e condizioni.

Sul punto, alcune parti sociali hanno assunto una posizione secondo cui il contributo datoriale previsto dal contratto collettivo resta strettamente collegato all'adesione al fondo pensione individuato dalla stessa contrattazione collettiva e, pertanto, non sarebbe trasferibile a una diversa forma pensionistica scelta individualmente dal lavoratore.

Si tratta di un aspetto importante, perché evidenzia come la concreta applicazione del nuovo principio della portabilità del contributo datoriale non sia del tutto pacifica e debba necessariamente coordinarsi con le previsioni della contrattazione collettiva.

Cosa devono verificare i datori di lavoro

Per le aziende, in presenza della scelta di un lavoratore di trasferire la propria posizione verso un'altra forma pensionistica, sarà importante non considerare automatica anche la portabilità del contributo datoriale, ma verificare la disciplina applicabile al singolo rapporto di lavoro e le eventuali indicazioni delle parti sociali.

In particolare, occorrerà prestare attenzione al CCNL applicato, alle condizioni previste per il riconoscimento del contributo aziendale e alle eventuali indicazioni interpretative e operative che potranno intervenire.

La riforma della previdenza complementare, avviata dal 1° luglio 2026, richiede quindi una crescente attenzione nella gestione delle scelte dei lavoratori.

Accanto alle nuove regole sull'adesione e sulla destinazione del TFR, dal 31 ottobre 2026 assume particolare rilievo anche il tema della portabilità del contributo a carico del datore di lavoro, un aspetto che le imprese dovranno monitorare in relazione all'evoluzione delle indicazioni delle parti sociali e della disciplina applicabile.


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