Quando il licenziamento è legittimo a seguito di un controllo sul pc aziendale?

Il datore di lavoro può svolgere controlli difensivi, anche di natura tecnologica, su un pc aziendale in dotazione di un lavoratore nel caso in cui vi sia il sospetto della commissione di un illecito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 25732 del 22 settembre 2021.
Nel caso in esame, una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro - una Fondazione - per aver utilizzato i mezzi informatici messi a sua disposizione per l'esecuzione della prestazione lavorativa a soli fini privati e in violazione delle disposizioni impartite in ordine all'utilizzo degli stessi.
In particolare, la Fondazione - avendo subito gravi danni alla rete informatica a causa di un virus - aveva effettuato alcuni accertamenti sui computer dei dipendenti. Dagli accertamenti era emerso che il predetto virus era stato introdotto nella rete aziendale attraverso un file scaricato dalla dipendente da siti visitati per ragioni private, estranee all’attività lavorativa.
Secondo la Suprema Corte, ai fini della legittimità dei controlli effettuati sugli strumenti informatici in dotazione al dipendente, occorre distinguere tra: le ipotesi previste dal novellato articolo 4, Legge 300/1970 e le ipotesi del fondato sospetto della commissione di un illecito.
Il caso esaminato rientra nella seconda ipotesi - fondato sospetto della commissione di un illecito - in quanto l’attività datoriale di verifica derivava dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti della dipendente (cosiddetto "controllo difensivo").
Tuttavia, la Corte evidenzia come tale potere del datore di lavoro non sia illimitato e indiscriminato. Infatti, in conformità al principio enucleato dai giudici di legittimità, il controllo, anche tecnologico, posto in essere dal datore di lavoro finalizzato alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, è lecito “purché' sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto”.