Ravvedimento speciale: c'è tempo fino al 31 maggio 2024

Consiste nella regolarizzazione mediante pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo

 
consulenza fiscale (1)

Il Decreto Legislativo n. 39/2024 riguardante alcune disposizioni in tema di agevolazioni fiscali e in vigore dal 30 marzo 2024, ha prorogato al 31 maggio 2024 la scadenza prevista per avvalersi del ravvedimento speciale, che consiste nella regolarizzazione mediante pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18), e, allo stesso tempo, ha previsto anche la possibilità di regolarizzare violazioni relative ai periodi di imposta antecedenti al 2022. Possono sostanzialmente essere ravvedute tutte le violazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e precedenti, purché la dichiarazione sia stata validamente presentata.

Vi rientrano anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero non rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973.

Sono, invece, escluse dalla regolarizzazione:

  1. le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972;
  2. le violazioni di natura formale;
  3. le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nel caso di ravvedimento di violazioni relative al periodo di imposta il 2022, entro il termine del 31 maggio 2024 dovrà essere trasmessa la dichiarazione integrativa, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (ridotte ad 1/18 del minimo edittale).

È possibile optare per quattro rate, rispettivamente scadenti il

  • 31 maggio, 
  • 30 giugno,
  • 30 settembre 
  • 20 dicembre 2024 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi da dilazione del 2% su base annua).

Nelle ipotesi, invece, di ravvedimento speciale per le annualità 2021 e precedenti, sempre entro il termine del 31 maggio 2024 devono essere trasmesse le relative dichiarazioni integrative, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (anche in questo caso ridotte ad 1/18 del minimo edittale).

In alternativa al pagamento in unica soluzione dell’intero carico, è prevista la possibilità di versare entro il 31 maggio 2024 le prime cinque rate già previste dall’art. 1, co. 174, D.L. 197/2022, dilazionando il residuo dovuto in tre rate successive, rispettivamente previste per le scadenze progressive del 30 giugno, del 30 settembre e del 20 dicembre 2024 (ed anche in questo caso si renderanno dovuti gli interessi al saggio del 2%).


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