Rimborso/compensazione del "caro petrolio" per il primo trimestre 2022

L’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore

 
autotrasporto rifornimento

L’art. 6, D.Lgs n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000 riconoscono agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi, un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, cosiddetto “caro petrolio”.

Si tratta di un credito che, se di importo almeno pari a 25 Euro, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 oppure chiesto a rimborso.

L’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Come confermato dall’Agenzia delle Dogane nella recente Nota 31.3.2022, n. 142124/RU l’agevolazione in esame spetta per:

- l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, esercitata da:
1. persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
2. persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco;
3. imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;

- l’attività di trasporto persone svolta da Enti pubblici / imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario (il bonus non spetta con riferimento ai veicoli di categoria M1, ossia aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente);

- l’attività di trasporto persone effettuata da Enti pubblici / imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Il beneficio è determinato in base agli incrementi dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi nei periodi di riferimento.

A seguito della riduzione da parte del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina” dell’accisa applicata al gasolio usato come carburante per il periodo 22.3.2022 - 21.4.2022, l’Agenzia delle Dogane nella citata Nota n. 142124/RU precisa che per il primo trimestre 2022 vanno considerati gli acquisti effettuati dall’1.1.2022 al 21.3.2022 (anche se utilizzati nei giorni successivi).

In relazione ai consumi del periodo 1.1 – 21.3.2022 il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.

Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Dogane un’apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Periodo di riferimento consumi 2022 e termine di presentazione della domanda

  • Primo trimestre: entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato)
  • Secondo trimestre: entro il 2.8.2022 (il 31.7 cade di domenica)
  • Terzo trimestre: entro il 31.10.2022
  • Quarto trimestre: entro il 31.1.2023

Come rammentato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota n. 142124/RU in esame, i soggetti interessati sono tenuti a comprovare i consumi di carburante tramite fattura.

Sul punto, richiamando quanto precisato nella Nota 7.6.2018, n. 64837/RU, l’Agenzia conferma l’obbligo di indicare nella fattura elettronica la targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.

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