Rinnovo CCNL Servizi di pulizia - Aziende artigiane
Il 27 ottobre 2022 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo contrattuale del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, scaduto il 18 settembre 2014.
Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.
È previsto un aumento retributivo mensile a regime.
L’erogazione di tale incremento è prevista in quattro tranches:
- la prima a partire dal 1° novembre 2022;
- la seconda a partire dal 1° luglio 2023;
- la terza a partire dal 1° luglio 2024;
- la quarta a partire dal 1° dicembre 2024.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale, dal 18 settembre 2014 al 26 ottobre 2022, è stato concordato di erogare ai soli dipendenti in forza al 27 ottobre 2022, un importo a titolo di Elemento Distintivo e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), per un periodo pari a numero 26 mesi consecutivi, a partire dal 1° novembre 2022, pari ad euro 15,00 mensili, riproporzionato per i part-time e per gli apprendisti.
L’EDAR non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali e, inoltre, non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di risoluzione del rapporto lavorativo, si dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.
L'importo mensile corrisposto a titolo di indennità speciale, non utile ai fini della 13a mensilità, è stato aggiornato e le indennità da corrispondere per i vari livelli di inquadramento risultano i seguenti:
Livello |
Importi indennità speciale a partire dal |
|
1° novembre 2022 |
1° dicembre 2024 |
|
1Q |
126,55 |
131,55 |
1 |
126,55 |
131,55 |
2 |
108,58 |
113,58 |
3S |
104,86 |
109,86 |
3 |
96,81 |
101,81 |
4 |
88,73 |
93,73 |
5 |
83,17 |
88,17 |
6 |
76,97 |
81,97 |
In relazione alla contribuzione alla bilateralità viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 con decorrenza dal 1° novembre 2022. Dalle competenze di novembre 2022, dunque, trova applicazione la contribuzione all’EBNA pari ad euro 11,65 mensili, alla quale si aggiunge lo 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) dell’imponibile previdenziale per FSBA.
Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 24 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.
I contratti potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, anche per la seguente condizione:
Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.
Si ricorda che la causale sopra indicata può essere utilizzata solo in caso di proroghe o rinnovi.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima dell’inizio dell’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio di consegne.
A seconda del numero di dipendenti presenti dell'impresa, comprendendo tra questi sia i lavoratori tempo indeterminato che gli apprendisti, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato è consentita nelle seguenti misure:
- impresa da 0 a 5 dipendenti, n. 2 lavoratori a tempo determinato,
- impresa da 6 dipendenti e fino a 10, n. 4 lavoratori a tempo determinato,
- impresa d 11 dipendenti e fino a 18, n. 6 lavoratori a tempo determinato,
- impresa con più di 18 dipendenti, n. 8 lavoratori a tempo determinato.
Il calcolo dei predetti limiti avviene prendendo a riferimento il numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi è prevista l'esclusione dei lavoratori assunti a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, sono esenti da limitazioni i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi in ipotesi di avvio di nuove attività, per lo svolgimento dell'attività stagionali, con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere viene riconosciuto il diritto dell'astensione dal lavoro (congedo retribuito) per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi (esteso per ulteriori 90 giorni non retribuiti).
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, salvo casi di oggettiva impossibilità, va dato al datore di lavoro un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, producendo la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
Si sottolinea che il periodo di congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Alla lavoratrice spetta, altresì, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, anche temporanea. A richiesta della stessa lavoratrice il rapporto part time deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
La lavoratrice può presentare domanda di trasferimento presso altro esercizio e sede di lavoro, se presente ed entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative in altre sedi, si impegna a trasferire la lavoratrice.
In via generale, in materia di congedi di maternità e paternità, vengono confermate le previsioni del D.Lgs. 105/2022.
Per il solo congedo parentale, in caso di modalità di utilizzo su base oraria, la fruizione è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale.
Il lavoratore che, senza alcuna giustificazione, non si presenti sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi decorrenti dall'ultimo giorno di presenza accertato, rendendosi irreperibile, potrà incorrere nel licenziamento senza preavviso.
In tale ipotesi, il datore di lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il licenziamento.