Etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi (OBBLIGATORIA)
Dal 1 gennaio 2022 è entrata in vigore la norma (D.lgs 116/2020) che impone che tutti gli imballaggi debbano essere etichettati secondo le modalità̀ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità̀ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai fini dell'identificazione e della classificazione dell’imballaggio, la norma prevede l'obbligo, a carico del produttore, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
In pratica, è necessario che su ogni packaging vengano indicati:
- la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente);
- il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti;
- i codici dei materiali, ove esistenti, conformemente alla decisione della Commissione 1997/129;
- la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.
Etichettatura ambientale (VOLONTARIA)
Esistono tre diversi tipi di etichettature ambientali "volontarie", istituite dalle norme ISO serie 14020:
- 1º TIPO (ISO 14024)
Etichette ecologiche volontarie sottoposte a certificazione esterna (o di parte terza). Sono basate su un sistema multicriteria che considera l’intero ciclo di vita del prodotto. I criteri fissano dei valori soglia da rispettare per ottenere il rilascio del marchio. L’organismo Competente per l’assegnazione del marchio può essere pubblico o privato. - 2º TIPO (ISO 14021)
Etichette e dichiarazioni ecologiche che riportano informazioni ambientali dichiarate da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (tra le quali: ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc.). La norma prevede comunque una serie di vincoli da rispettare sulle modalità di diffusione e i requisiti sui contenuti dell’informazione. - 3º TIPO (ISO 14025)
Dichiarazioni ecologiche (ad esempio, “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” o EPD "Environmental Product Declaration") che riportano informazioni basate su parametri stabiliti e di tipo quantitativo che riportano una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolati attraverso un sistema LCA (Life Cycle Assesment). Questo tipo di dichiarazioni è soggetto ad un controllo da parte di un organismo indipendente.
Dichiarazione di conformità dei "Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti"
I MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) devono essere corredati da una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità e, per dimostrarla, è necessario avere un'adeguata documentazione di supporto. Tale dichiarazione viene emessa dal Produttore dell’imballo.
Non ci sono testi legislativi che indichino una scadenza per questa dichiarazione: normalmente la periodicità di aggiornamento è definita tra le parti ed è consigliabile effettuare una revisione ogni uno/due anni o qualora intervengano modifiche sull’articolo oggetto della dichiarazione.
I materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari devono essere sempre accompagnati da questa dichiarazione ed i contravventori a tale disposizione sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
I produttori sono tenuti a controllare periodicamente, tramite analisi eseguite presso laboratori accreditati, quanto scritto nella Dichiarazione di Conformità: le analisi svolte, i documenti redatti da laboratori, Università, ecc. rappresentano la “documentazione di supporto”, che deve risultare aggiornata e a disposizione delle autorità competenti.