Ammortizzatori sociali 2022: contribuzione CIG e FIS ridotta

I destinatari della riforma e la misura della contribuzione nel 2022

 
ammortizzatori sociali

La Legge Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, ha ampiamente riformato la disciplina ed il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.

Dal 1° gennaio 2022 la tutela degli ammortizzatori sociali è stata estesa alla generalità dei datori di lavoro, fondandosi su un principio di protezione sociale universale, il cosidetto universalismo differenziato, appartenenti a qualunque settore e a prescindere dall’organico.

I destinatari della riforma

La Legge di Bilancio 2022, oltre alle già previste tutele per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ha previsto che siano soggetti alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale gestito dall’Inps, meglio conosciuto come FIS, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, sprovvisti della copertura dei fondi di solidarietà bilaterale.

La platea dei lavoratori beneficiari de trattamenti di integrazione salariale è stata ampliata includendo anche tutti i lavoratori a domicilio e tutti i lavoratori con contratto di apprendistato, a prescindere dalla tipologia dello stesso.

La misura della contribuzione nel 2022

Con il messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, l’Inps ha voluto fornire indicazione di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno ricaduta sugli aspetti contributivi, andando ad integrare la circolare n. 18/2022 nella quale il medesimo istituito ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

In merito alla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) ed i relativi obblighi contributivi, l'Inps comunica e informa che rimangono regolamentati dal vigente D.lgs. 148/2015, fatta salva la modifica della platea dei lavoratori beneficiari, come sopra definito.

Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) è stata disposta una riduzione, per il solo anno 2022 e per le imprese con dipendenti pari o superiore a quindici, dell’aliquota contributiva ordinaria. La contribuzione di finanziamento viene ridotta del 0,63%, non essendo più pari allo 0,90%, ma al 0,27%.

In merito alla disciplina del fondo di integrazione salariale (FIS), come sopra indicato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assoggetta i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori e classi dimensionali non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.

La misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, viene così modificata:

  • per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente fino a cinque dipendenti, viene diminuita del 0,35%, non essendo pari al 0,50%, ma al 0,15%;
  • per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente da cinque a quindici dipendenti, la diminuzione è pari al 0,25%, passando dal 0,80% al 0,55%;
  • per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano più di quindici dipendenti, la diminuzione è pari allo 0,11%, passando dal 0,80%al 0,69%;
  • per i datori di lavoro esercenti attività commerciali, compresi quelli della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 0,56).

Per quanto concerne il contributo addizionale continueranno ad essere applicate le misure previste del D.lgs. 148/2015:

  • per la CIGO e la CIGS è pari al 9% delle retribuzioni perse per gli interventi fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite di complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile (12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un biennio mobile e 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile);
  • per la FIS è pari al 4% delle retribuzioni perse.

Al momento non sono disponibili indicazioni da parte dell’Inps per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi contributivi. Pertanto, per i periodi paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad applicare le modalità precedentemente utilizzate fino a prossime istruzioni operative dell’istituto previdenziale.

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