Previdenza complementare e TFR: le principali novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce importanti interventi in materia di previdenza complementare e gestione del TFR - Trattamento di Fine Rapporto, con l’obiettivo di rafforzare il secondo pilastro previdenziale e ampliare la platea dei lavoratori aderenti ai fondi pensione. Le nuove disposizioni incidono sia sul regime fiscale dei contributi, sia sulle modalità di destinazione del TFR, con ricadute operative rilevanti per aziende e lavoratori.
Di seguito le principali novità di maggiore interesse.
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è innalzato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite massimo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.
La soglia riguarda:
- contributi volontari del lavoratore;
- contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- contributi versati dal datore di lavoro;
- contributi riferiti ai familiari fiscalmente a carico.
L’innalzamento del plafond rileva anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali resta confermata la possibilità di recuperare, nei venti anni successivi al quinto anno di adesione, la deduzione dei contributi non fruiti nei primi cinque anni, entro i limiti previsti dalla normativa.
La Legge di Bilancio interviene anche sulla disciplina del Fondo Tesoreria INPS, ampliando progressivamente la platea dei datori di lavoro tenuti a versare il TFR maturando dei lavoratori non iscritti alla previdenza complementare.
In particolare:
- dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento riguarda i datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei 50 dipendenti, calcolata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente;
- è previsto un periodo transitorio per il biennio 2026–2027, durante il quale l’obbligo scatta solo per i datori di lavoro con una media annua non inferiore a 60 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2032, l’obbligo sarà esteso ai datori che occupano 40 dipendenti o più, sempre sulla base della media annua.
La modifica comporta un impatto diretto sulla gestione del TFR e sugli adempimenti contributivi mensili dei datori di lavoro interessati.
A decorrere dal 1° luglio 2026, vengono introdotte rilevanti novità in materia di adesione alla previdenza complementare e di destinazione del TFR, in particolare per i lavoratori di prima assunzione.
In assenza di una scelta espressa da parte del lavoratore:
- è prevista l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dal contratto o accordo applicato;
- il meccanismo di silenzio-assenso comporta la devoluzione dell’intero TFR maturando, oltre alla contribuzione eventualmente prevista dagli accordi collettivi;
- qualora non esista una forma pensionistica collettiva di riferimento, il TFR confluirà nella forma pensionistica residuale individuata dalla normativa.
Il lavoratore conserva comunque il diritto di:
- rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla prima assunzione;
- scegliere una diversa forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR secondo il regime ordinario.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa completa al momento dell’assunzione e a conservare la documentazione relativa alle scelte effettuate dal lavoratore.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 segnano un ulteriore rafforzamento del sistema di previdenza complementare, con l’intento di incentivare l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione e di rendere più strutturale il secondo pilastro previdenziale.
Tuttavia, la portata delle modifiche – in particolare quelle relative alla destinazione automatica del TFR e all’estensione del Fondo Tesoreria INPS – rende necessario un attento coordinamento operativo e l’attesa di istruzioni applicative puntuali da parti degli enti preposti, soprattutto in relazione agli obblighi informativi e agli effetti sulle buste paga.