Imposte sostitutive 2026: le novità che incidono direttamente sulle buste paga

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una serie di misure fiscali finalizzate a incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, attraverso meccanismi di riduzione dell’imposta e applicazione di imposte sostitutive in specifiche casistiche.
Alcune disposizioni si applicano in via generalizzata, mentre altre sono subordinate a condizioni reddituali, contrattuali o organizzative.
Di seguito una sintesi delle principali misure introdotte.
La modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b) del TUIR (D.P.R. 917/1986) abbassa dal 35% al 33% l’aliquota applicabile a tutti i contribuenti con reddito imponibile ricadente in tale scaglione (redditi da 28.001 euro a 50.000 euro).
L’effetto è immediato per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente da ulteriori condizioni.
Gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2026 possono beneficiare di un’imposta sostitutiva del 5%, a condizione che:
- il lavoratore nel 2025 non abbia superato 33.000 € di reddito da lavoro dipendente;
- il datore di lavoro appartenga al settore privato;
- il lavoratore non rinunci espressamente al beneficio.
In merito alla modalità di applicazione della misura sarà necessario attendere ulteriori indicazioni e chiarimenti, in particolare con riferimento alla possibilità di applicare la “detassazione” anche ai contratti collettivi territoriali e aziendali.
Per gli anni 2026 e 2027 i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili:
- sono tassati con imposta sostitutiva dell’1%;
- fino a 5.000 € annui;
- solo per lavoratori che nel 2025 non abbiano superato 80.000 € di reddito.
La misura richiama l’art. 1, commi 182 ss., della L. 208/2015 ed è finalizzata a massimizzare il beneficio fiscale, riducendo drasticamente l’imposizione rispetto al 5% del 2025.
Nel limite massimo di 1.500 € annui, è prevista una tassazione ad imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% su specifiche voci retributive corrisposte, salvo rinuncia del lavoratore:
- maggiorazioni per lavoro notturno (come definito dal D.Lgs. 66/2003);
- maggiorazioni per festivi e riposi settimanali;
- indennità e maggiorazioni connesse al lavoro a turni.
Condizioni:
- lavoratore con reddito da lavoro dipendente 2025 ≤ 40.000 €;
- misura applicabile solo ai dipendenti privati (salvo settori con norme dedicate).
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, è riconosciuto un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni lorde relative a:
- lavoro notturno;
- lavoro straordinario svolto nei giorni festivi.
Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
Il beneficio è applicato su richiesta scritta del lavoratore ed è certificato nella CU.
Il datore di lavoro recupera l’importo tramite compensazione, ex art. 17 D.Lgs. 241/1997.
A decorrere dal 2026 le indennità sostitutive di mensa (buoni pasto) sono così disciplinate e con i seguenti limiti di esenzione:
- 10 € al giorno per i buoni pasto elettronici (non concorrono al reddito);
- 4 € al giorno per i buoni pasto cartacei.
Restano escluse dall’imposta sostitutiva le somme che sostituiscono retribuzione ordinaria.
In presenza di più datori di lavoro è necessario il monitoraggio dei redditi percepiti nel 2025 tramite autocertificazione del lavoratore.
Per una corretta e uniforme applicazione delle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, si è in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in relazione ad alcuni aspetti operativi che presentano margini di interpretazione.