Antisindacale il rifiuto di riassumere i lavoratori in violazione dell'accordo di licenziamento collettivo

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza del 23 maggio 2023

 
giurisprudenza legge sentenza

La società che non riassume i lavoratori in violazione dell’accordo sottoscritto all’esito della procedura di riduzione del personale assume una condotta antisindacale. A stabilirlo è la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza del 23 maggio 2023.

La vicenda trae origine dal rigetto da parte del Tribunale di Nola della domanda di accertamento della condotta antisindacale formulata dalle OOSS a fronte della mancata riassunzione da parte di una società di alcuni lavoratori in violazione dell’accordo sottoscritto all’esito della procedura di riduzione del personale. Avverso tale decisione, le OOSS sono ricorse in appello a cui ha resistito la società chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

La posizione della Corte d’Appello di Napoli

La Corte d’Appello di Napoli, innanzitutto, sottolinea che nel caso in esame è incontestabile la conclusione, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, di un accordo sindacale che prevedeva due alternative, ossia:
- a) la risoluzione del rapporto di lavoro da concretizzarsi con una transazione in sede protetta avente ad oggetto un incentivo all’esodo pari a 12 mensilità della retribuzione di fatto e, a scelta del lavoratore, anche un servizio di consulenza alla ricollocazione della durata di 10 mesi da parte di una società leader nel settore;
- b) la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da concretizzarsi con una transazione in sede protetta, con la consegna di una lettera di impegno all’assunzione entro e non oltre 24 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. I lavoratori, aderenti alla seconda opzione, hanno rinunziato così all’incentivo all’esodo, convenendo per la successiva ripresa dell’occupazione e, quindi, per la consegna della relativa lettera e sottoscrivendo il verbale di conciliazione.

Ad avviso della Corte d’Appello è, altresì, incontestato che:

  • al termine dei 24 mesi di percezione della NASPI la società si è sottratta all’obbligo di assunzione assunto, spingendo i lavoratori ad intimarle di adempiere, con le missive prodotte in giudizio, senza ricevere riscontro;
  • di fronte all’inerzia della società, i lavoratori hanno iniziato a sollecitare le OOSS affinché adottassero iniziative di maggiore efficacia, disdettando l’iscrizione ad esse, formulando nei loro confronti giudizi offensivi, minacciando possibili future iniziative pubbliche tese a screditarle ed accusandole di incapacità a far rispettare l’accordo stipulato.

Pertanto, la Corte d’Appello ritiene non condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui non è antisindacale l’inadempienza contrattuale della società sull’assunto che le OOSS non fossero legittimate a richiedere l’esecuzione dell’accordo sindacale. A suo parere, anche a voler configurare detto accordo come contratto a favore di terzo, è indubbia la legittimazione della OOSS a richiederne la corretta esecuzione quali soggetti sottoscrittori dello stesso.

Peraltro, la lamentata inadempienza della società è idonea a screditare l’immagine delle OOSS che, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo in cui è prevista una partecipazione attiva degli organi sindacali ai fini della sua legittimazione, hanno concluso un accordo, poi non rispettato dall’azienda.

Come se non bastasse, non si ravvisa nell’accordo in questione alcun profilo di nullità per una dedotta frode alla legge, poiché non è rinvenibile nessun aggiramento delle norme in tema di gestione di crisi aziendale nella riduzione del personale “con coevo impegno alla riassunzione di alcune unità lavorative in un apprezzabile lasso temporale, probabilmente considerato come conseguenziale ad una ripresa societaria o comunque ad una volontaria cessazione per pensionamento di parte delle maestranze rimaste in forza in azienda”.

A ciò aggiungasi che nessun ostacolo giuridico all’attuazione dell’impegno assunto può desumersi dalla conclusione di un contratto di solidarietà aziendale con previsione di una limitazione all’orario di lavoro, essendo comunque ipotizzabile una riassunzione dei lavoratori sia pur ad orario ridotto. Secondo il Tribunale, la conclusione del contratto di solidarietà è inidonea a comprovare una situazione di crisi tale da rendere impossibile la riassunzione dei lavoratori nella (ampia) compagine aziendale.

La Corte d’Appello ha così concluso per l’antisindacalità della condotta denunziata dalle OOSS, ordinando alla società di cessarla immediatamente, di procedere all’immediata riassunzione in servizio dei lavoratori interessati e di affiggere il dispositivo della sentenza nella struttura produttiva, con condanna anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

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