Appalto di manodopera: i chiarimenti della Cassazione sul divieto
Deve essere esclusa la genuinità del contratto di appalto qualora l’impresa appaltatrice sia priva di organizzazione di impresa, e i lavoratori, seppur formalmente assunti da quest’ultima, siano concretamente diretti dalla committente dell’appalto. La ha chiarito la Cassazione civile, sezione lavoro, con ordinanza n. 4828 del 16 febbraio 2023.
Un gruppo di lavoratori, per anni addetti al medesimo appalto, ricorrevano giudizialmente al fine di sentir dichiarata la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera e la conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’impresa committente.
Deducevano i lavoratori che i controlli effettuati nel corso dell’esecuzione dell’appalto dall’impresa committente eccedevano il normale coordinamento e si concretizzavano in una vera e propria gestione della prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti dell’impresa appaltatrice.
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che, nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, il divieto dell’utilizzo dell’appalto opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente solo la prestazione lavorativa dei lavoratori, senza essere dotato di alcuna organizzazione autonoma e senza l’assunzione della gestione dell’esecuzione e della responsabilità del risultato.
Più precisamente, indici rivelatori di tale situazione sono ravvisabili nelle ipotesi in cui l’appaltatore si occupa dei soli compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali il pagamento della retribuzione, la pianificazione delle ferie, l’assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, al fine di valutare la genuinità di un appalto di manodopera, è indispensabile fare leva sul requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione: se questa difetta, l’appalto non può che essere collocato tra quelli vietati dal nostro ordinamento.
Infine, sempre a parere della Corte di Cassazione, a far propendere per l’esclusione della genuinità dell’appalto e per la riferibilità dei rapporti di lavoro direttamente in capo alla committente, è altresì l’esercizio del potere direttivo e di controllo sui lavoratori direttamente da parte della committente.