Cassazione: illegittimo il licenziamento in caso di comunicazione dell’assenza via sms

Il licenziamento del lavoratore che ha comunicato la sua assenza solo tramite un sms inviato ad un collega è da considerarsi illegittimo in quanto non proporzionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25286/2022.
Il lavoratore, assente dal servizio dal 15 aprile 2014, aveva dato notizia dell’assenza mediante un sms inviato a un collega affinché costui avvisasse la direzione aziendale, senza tuttavia sincerarsi che il messaggio fosse pervenuto a destinazione.
Il successivo 17 aprile aveva inviato una mail contenente la certificazione medica per giustificare l’assenza del 16 e del 17 aprile inviando invece soltanto il 24 aprile la certificazione medica idonea a giustificare le successive assenze intervenute dal 18 aprile in poi.
L’azienda aveva proceduto a contestare disciplinarmente l’assenza ingiustificata al lavoratore che si era, invece, difeso ascrivendo il ritardo nell’invio della certificazione medica a disservizi del sistema informatico di diretto collegamento con l’INPS in dotazione del medico curante. Non ritenendo di accogliere le giustificazioni del lavoratore, l’azienda aveva irrogato il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni invocando, a fondamento dello stesso, le disposizioni della contrattazione collettiva applicata dall’azienda per le quali la mancata tempestiva comunicazione dell’assenza devono essere equiparate alla fattispecie dell’assenza ingiustificata.
La Corte di Appello di Palermo, pur rilevando la superficialità della condotta del Lavoratore che aveva affidato la comunicazione dell’assenza ad un messaggio inoltrato ad un collega, ha considerato tale condotta non così grave da giustificare il licenziamento, soprattutto in virtù del fatto che il medico curante aveva confermato nel corso del giudizio di aver avuto problemi nel sistema di collegamento con l’INPS che avevano provocato ritardi nell’invio delle certificazioni.
La Corte di Cassazione non ha aderito alla tesi promossa dall’azienda secondo la quale – in base al CCNL applicabile al rapporto di lavoro – la mancata tempestiva comunicazione dell'assenza doveva essere equiparata alla fattispecie dell’assenza ingiustificata.
La Corte di Cassazione ha infatti statuito che il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora si riscontri l’esatta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile innanzi al giudice di legittimità (in senso conforme anche cassazione civile, sentenza n. 26010 del 17 ottobre 2018).
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società e ritenuto il licenziamento sprovvisto di proporzionalità.