Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza materiali aziendali per motivi personali

La Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 35399 del 1° dicembre 2022 ha stabilito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, durante l’orario di lavoro, utilizza materiali aziendali per costruire oggetti di uso personale.
L’azienda contestava al lavoratore di aver utilizzato del materiale di proprietà aziendale per la costruzione, avvenuta durante l’orario di lavoro, di una cornice per uso proprio, cornice peraltro ritrovata proprio nell’armadietto personale del dipendente.
Il lavoratore rassegnava le proprie giustificazioni insistendo sulla sproporzionatezza del licenziamento rispetto il fatto contestato che avrebbe soltanto cagionato un irrisorio danno patrimoniale all’azienda.
Disattese le giustificazioni del lavoratore, l’azienda intimava la massima sanzione espulsiva, quella del licenziamento per giusta causa. La legittimità del provvedimento espulsivo veniva confermata dal Tribunale prima e successivamente dalla Corte di Appello di Venezia.
Anche la Corte di Cassazione ha giudicato pienamente legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come l’intera istruttoria aveva incontrovertibilmente confermato l’addebito disciplinare consistito nell’utilizzare, per uso proprio, materiali aziendali per la costruzione di una cornice trovata poi nell’armadietto del dipendente.
La Suprema Corte di Cassazione ha altresì evidenziato la notevole gravità del comportamento tenuto dal dipendente il quale, oltre ad avere utilizzato materiale di proprietà aziendale, è venuto meno al proprio dovere fondamentale di tenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, oltre ad avere distratto un altro collega dal suo lavoro ordinario (chiedendo al collega di verniciare il manufatto) e ad aver occultato la cornice nel proprio armadietto personale.
A parere della Corte di Cassazione, innanzi ad una condotta così riprovevole, nessun valore possono avere le argomentazioni del lavoratore circa l’irrisorio valore economico del materiale sottratto e il minimo danno patrimoniale arrecato all’azienda.