Cassazione: transazione su preavviso ed obbligo contributivo
Con ordinanza n. 8913 del 29 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che le parti possono, consensualmente, trovare un accordo con una conciliazione in sede protetta, circa la rinuncia dei lavoratori alla indennità sostitutiva del preavviso.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, ma ciò non toglie all’INPS la possibilità di chiedere il versamento della contribuzione relativa al preavviso, in quanto la transazione non può incidere sul distinto rapporto previdenziale e la rinuncia al diritto non è opponibile all’Istituto.
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva l’opposizione promossa da una società avverso un verbale di accertamento emesso dall’INPS e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e dovuti in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate a vari lavoratori.
I lavoratori avevano terminato il rapporto di lavoro con la società in forza di verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali si dava atto che, a seguito dell’intimato licenziamento, essi rinunciavano all’indennità sostitutiva di preavviso e ricevevano somme a titolo di incentivo all’esodo.
La Corte riteneva che il rapporto fosse stato risolto consensualmente e che le parti avevano rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso, come era in loro potere trattandosi di un diritto disponibile. Non essendo stata erogata alcuna somma a tale titolo, nemmeno poteva nascere alcun obbligo contributivo. Avverso tale sentenza ricorreva l’INPS.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS ritenendo che la rinuncia dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso è inopponibile all’INPS, il cui rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro tra datore e lavoratore.
In tale rapporto previdenziale vige infatti la regola del minimo contributivo, secondo la quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dei contributi è fissata per legge, per cui resta indifferente rispetto al mancato pagamento totale o parziale della retribuzione, la rinuncia a essa o l’accordo delle parti per una retribuzione inferiore.
I Giudici della Suprema Corte hanno osservato che le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro e dunque ciò non fa venire meno il diritto dell’INPS di richiedere il versamento della contribuzione relativa al preavviso, in quanto la transazione non può incidere sul distinto rapporto previdenziale e la rinuncia al diritto non è opponibile all’INPS.