Codice delle pari opportunità: il rapporto biennale sulla situazione lavorativa maschile e femminile
Le aziende che occupano più di 50 dipendenti, hanno l'obbligo di redigere un rapporto sulla situazione lavorativa maschile e femminile nell’azienda. Lo prevede l'art. 46 del D.lgs 198/2006, cosiddetto “Codice delle pari opportunità”.
Il documento, da compilare esclusivamente in modalità telematica, deve essere trasmesso ogni due anni, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
L’obbligo di compilare e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione lavorativa degli uomini e delle donne in azienda riguardava, fino allo scorso anno, solo le aziende che occupavano più di 100 dipendenti.
La Legge n. 162 del 5 novembre 2021, entrata in vigore lo scorso 3 dicembre 2021, ha modificato il Codice delle pari opportunità (D.lgs 198/2006) prevedendo, al fine di realizzare una più incisiva parità di genere all’interno delle aziende, che l’obbligo di redigere il rapporto si estendesse anche ai datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione del modello dovrà fare riferimento ai dati sulla situazione del personale al 31 dicembre 2019.
Ai fini della determinazione del numero di dipendenti, deve essere considerata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda, inclusi gli apprendisti.
Resta la facoltà, su base volontaria, per le aziende che non raggiungono i requisiti occupazionali previsti dalla norma, di redigere comunque il rapporto con le stesse modalità delle aziende interessate dall’obbligo.
Un'altra modifica, introdotta dalla Legge n. 162 del 5 novembre 2021, riguarda le tempistiche di redazione del rapporto. Mentre la vecchia formulazione dell’articolo 46, faceva genericamente riferimento ad una periodicità almeno biennale, ora è stata resa fissa e strutturale la compilazione del documento con cadenza fissa biennale.
Si segnala che le imprese coinvolte in bandi pubblici del Piano di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) e del Piano Nazionale Complementare (“PNC”) hanno l’obbligo, tra i documenti richiesti di fornire copia del rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile.
Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile serve a raccogliere un insieme di informazioni indispensabili a valutare il rispetto delle norme previste dal Codice delle pari opportunità, nell’ottica di rendere effettiva l’applicazione della parità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione.
Quanto ai contenuti, infatti, il documento si concentra sulla situazione del personale maschile e femminile in ciascuna professione, analizzando il numero di assunzioni, la formazione erogata, l’inquadramento, le retribuzioni corrisposte, nonché l’intervento della cassa integrazione guadagni, il numero di licenziamenti e i pensionamenti.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando un apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e deve essere successivamente inviato alle rappresentanze sindacali aziendali, cosiddette “RSA”.
Quanto alle sanzioni, la norma prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, qualora accerti che il rapporto non sia stato trasmesso, diffida l’azienda ad adempiere entro 60 giorni e, qualora questa non provveda applica una sanzione amministrativa da € 103 ad € 516. Invece, qualora il rapporto trasmesso, contenga informazioni mendaci o incomplete, l’INL applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.