Conversione in legge del Decreto Sostegni: le principali novità
Con il DL 22.3.2021 n. 41 (cosiddetto decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state emanate misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021: di seguito analizziamo le principali novità e rinviamo a questo approfondimento, per quanto non commentato in questa sede.
- Versamento della prima rata IMU 2021: esclusioni
- Sanatoria dei versamenti IRAP: ulteriore proroga
- Canoni di locazione non percepiti: non imponibilità
- Contributo a fondo perduto: impignorabilità
- Contributo a fondo perduto per le start up
- Contributo a fondo perduto per attività nei comuni con santuari religiosi: limitazioni
- Compensazione dei crediti commerciali verso pubbliche amministrazioni con somme iscritte a ruolo: proroga per il 2021
- Erogazioni in natura ai dipendenti
- Rivalutazione dei beni d’impresa: estensione ai bilanci 2021
- Imprese di pubblico esercizio: esenzione dal “canone unico” e dal canone di concessione
- Approvazione delle delibere TARI
- Proroga dei versamenti del PREU (prelievo erariale unico)
- Decreto Crisi: rinvio degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Ricontrattazione delle locazioni commerciali
- Adeguamento Statuti ONLUS/ODV/APS
- Esonero del versamento dei contributi dei professionisti
Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito è stata prevista l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.
In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.
L’art. 01 del DL 41/2021 convertito proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 (la scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021).
La disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.
Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non avevano ancora integrato i carenti versamenti, potranno provvedere entro il 30.9.2021.
In sede di conversione, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 3-quinquies, DL n. 34/2019 è disposto che quanto previsto dall’art. 26, comma 1, TUIR, a seguito della modifica apportata ad opera del comma 1 del citato art. 3-quinquies, è applicabile ai canoni di locazione di immobili non percepiti a decorrere dall’1.1.2020.
Ciò comporta pertanto che, i canoni di locazione non percepiti dall’1.1.2020 possono non essere dichiarati nel mod. 730 / REDDITI 2021 se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione (il citato comma 2, abrogato, limitava tale possibilità ai soli canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati dall’1.1.2020).
Sono confermate le disposizioni relative al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»” esaminate nella nostra precedente informativa (art. 1 del D.L. 41/21).
In sede di conversione, è stata introdotta la previsione che il contributo a fondo perduto in esame non può essere pignorato.
In sede di conversione è stato introdotto, per il 2021, uno specifico contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l’attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, alle quali non spetta il contributo di cui all’art. 1 del D.L. Sostegni, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del 2019.
I criteri e le modalità attuative del nuovo contributo sono demandate ad un apposito Decreto del MEF, nel rispetto del limite di spesa previsto (€ 20 milioni).
Viene modificato l’art. 59 co. 1 lett. a) del DL 104/2020 convertito relativo al contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici per i Comuni in cui siano situati santuari religiosi.
In particolare, vengono limitati i destinatari del contributo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (per completezza, si segnala che il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).
Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:
- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.
La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:
- a decorrere dal 22.5.2021 e fino al 31.12.2021;
- in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
- qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.
Per effetto dell’art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito (ex art 51, c. 3, TUIR), è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (l’incremento era precedentemente previsto per il solo 2020).
Si ricorda che l’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” ha introdotto la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019, da effettuare nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia in quello in corso al 31.12.2020. Ora, in sede di conversione è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare nel bilancio chiuso al 31.12.2021.
Tale possibilità può riguardare i beni non rivalutati nel bilancio precedente. La rivalutazione ha effetti soltanto civilistici; non è infatti possibile affrancare il saldo attivo e riconoscere il maggior valore agli effetti fiscali.
In sede di conversione del DL 41/2021 sono state ulteriormente prorogate alcune agevolazioni previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 30.6.2021) sono infatti esonerati:
- dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
- dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.
Per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 41/2021, come modificato in sede di conversione, limitatamente all’anno 2021, è prorogato al 30.6.2021 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Per l’anno 2021, la comunicazione da parte delle imprese che producono rifiuti urbani di voler uscire dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti deve essere fatta entro il 31.5.2021, con effetto dall’1.1.2022.
L’art. 13-novies del DL 137/2020 aveva stabilito che i versamenti del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco (art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS) e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020, scaduti il 22.11.2020, dovevano essere effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18.12.2020.
Per la restante quota, pari all’80%, era stato previsto il versamento in 6 rate mensili di pari importo, di cui:
- la prima rata entro il 22.1.2021;
- le 4 rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, quindi entro il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 30.4.2021 e il 31.5.2021;
- l’ultima rata entro il 30.6.2021.
Con l’art. 6-octies del DL 41/2021 convertito è stato stabilito che:
- la scadenza della quarta rata è prorogata dal 30.4.2021 al 29.10.2021;
- la scadenza della quinta rata è prorogata dal 31.5.2021 al 30.11.2021;
- la scadenza della sesta e ultima rata è prorogata dal 30.6.2021 al 15.12.2021.
Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.
L’art. 5 co. 14 del DL 41/2021 convertito, modificando l’art. 15 co. 7 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1.9.2021 prossimo, salvo ulteriori modifiche), ha prorogato la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
L’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di un’esposizione debitoria rilevante ex art. 15 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 14/2019, decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del “secondo anno d’imposta successivo” – e non più dell’anno d’imposta successivo – all’entrata in vigore (1.9.2021) del D.Lgs. 14/2019.
Ai fini dell’allerta IVA, quindi, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.
Per effetto della novella legislativa, l’obbligo di segnalazione per l’INPS e per l’Agente della Riscossione decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (2022).
L’art. 37-ter del DL 41/2021 convertito ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In base al nuovo co. 8 dell’art. 182-bis del RD 267/42, dopo l’omologazione, l’imprenditore – in via unilaterale – può apportare al piano le necessarie modifiche sostanziali, che siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista, di cui all’art. 182-bis co. 1 del RD 267/42, il rinnovo della relazione.
In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
In sede di conversione, con l’intento di consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il conduttore abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari del fatturato / corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici, è stato previsto che conduttore e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per la rideterminazione del canone di locazione.
È disposto il differimento dal 31.3 al 31.5.2021 del termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS costituite prima del 3.8.2017 per provvedere all’adeguamento del proprio statuto tramite procedura semplificata, ovvero con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, al fine dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).
Da ultimo, ricordiamo che la Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.
É stato confermato in sede di conversione:
- l’incremento della dotazione del predetto fondo (da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni);
- l’introduzione del nuovo comma 22-bis che subordina l’efficacia delle nuove disposizioni all’autorizzazione dell’UE.
Si rammenta che con il Messaggio 13.5.2021, n. 1911, l’INPS ha annunciato la proroga al 20.8.2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi IVS 2021.
La proroga è stata decisa in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto interministeriale che attua l’esonero contributivo parziale introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e la cui dotazione finanziaria è stata potenziata dal D.L. Sostegni.