Festività, festività soppresse e santo Patrono
Secondo la legge 27 maggio 1949 n. 260 e successive modifiche, sono considerati giorni festivi oltre alla domenica (normale giorno di riposo settimanale) alcune specifiche date per ricorrenze civili e religiose, nelle quali, di norma, il lavoratore non dovrebbe svolgere alcuna attività lavorativa. I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva.
Festività di domenica
Se la festività nazionale cade la domenica ai lavoratori spetta una quota aggiuntiva di retribuzione. Fatta salva diversa disposizione contrattuale, questa quota è pari ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente.
La festività invece che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio. Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, invece compete una quota di retribuzione che si determina ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario normale settimanale.
Il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta invece in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo (nota Ministero del Lavoro n. 1664/2006). Quandl il normale orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto sarà semplicemente come non lavorativo e non anche come festivo, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.
Lavorare nella festività
Quando si lavora nella giornata festiva, verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante, anche quello per le ore lavorate incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Festività per i lavoratori in Cig/Fis
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto, e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Festività e ANF
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Festività soppresse
Per successive disposizioni di legge, alcuni giorni non sono più riconosciuti come festività e i lavoratori devono regolarmente prestare attività lavorativa. Le festività soppresse sono:
- 19 marzo (San Giuseppe)
- il 39° giorno dopo la domenica di Pasqua (Ascensione)
- data variabile (Corpus Domini)
- 29 giugno 2021 (San Pietro e Paolo)
- 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale, spostata alla prima domenica del mese)
I contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore. Le festività soppresse vengono riconosciute dai contratti collettivi a due condizioni:
- che le festività soppresse ricorrano in giorni lavorativi, e cioè in giornate cui è prevista la normale prestazione lavorativa ordinaria per il dipendente;
- che il lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
Festività del Santo Patrono
Oltre alle festività sopra elencate si deve aggiungere un’ulteriore festività che è quella del Santo Patrono della città.
La disciplina il contratto collettivo di riferimento e il principio è o stesso delle altre festività: il lavoratore si assenta, ma permane il diritto alla retribuzione.