La gestione dei congedi parentali dopo il D.lgs. 105/2022 e la Legge di Bilancio 2023

Il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 ha apportato significative modifiche alla disciplina dei congedi parentali.
In particolar modo, il Decreto 105/2022 ha esteso la durata complessiva del diritto sia con riguardo alla durata temporale dell’astensione indennizzata, sia con riguardo all’età del bambino per il quale viene fruito il congedo. Novità rilevanti sull’indennità di congedo parentale riconosciuta al genitore lavoratore sono state previste anche dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Intervenendo sul D.lgs. n. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), il D.lgs. 105/2022 ha rafforzato la tutela della maternità e della paternità ed ha aumentato il limite massimo del periodo di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti.
In particolare:
- la madre può fruire al massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire al massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
- entrambi i genitori, posso fruire complessivamente al massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
a partire dal 13 agosto 2022 per un periodo frazionato o continuativo, nel caso vi sia un genitore solo, è riconosciuto il congedo parentale elevato nel limite di 11 mesi. La nuova normativa precisa che per “genitore solo” deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337 quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo della figlia o del figlio.
Ai genitori dipendenti spetta:
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e
per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il 12esimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al 12esimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
- al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
- dal 10 al massimo 11 mesi spetta la retribuzione del 30% fruibile a carico dell’Inps, solo se il genitore interessato ha un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
La Legge di Bilancio 2023, a distanza di cinque mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 105/2022, ha disposto l'elevazione dell'indennità del congedo parentale dal 30 % all' 80% della retribuzione per 1 solo mese dei complessivi tre non trasferibili spettanti a ciascun genitore, a condizione che la mensilità maggiorata all' 80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita del figlio.
Tale diritto è riconosciuto per ogni figlio, quindi in caso di parti plurimi o ravvicinati nel tempo viene concesso per ognuno dei figli e nell’ipotesi di parto gemellare il congedo di fatto è doppio.
In merito, sono stati forniti chiarimenti dall'INPS con la circolare n. 45 del 16.05.2023. Quest’ultima precisa che, a partire dal 1° gennaio 2023, il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
La nuova disposizione si applica ai genitori che terminano il congedo di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
I genitori possono fruire anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri. In caso di fruizione del congedo in modo frazionato, è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra.