Legge 104 e abuso dei permessi: la sentenza della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28.606 del 18 ottobre 2021 in riferimento ai permessi previsti dalla Legge 104 del 1992, ha precisato che deve essere sempre presente un nesso causale diretto tra l’assenza del lavoratore e l’assistenza al disabile per la quale il permesso è stato richiesto.
Anche se al lavoratore è concesso, nell’arco della giornata di fruizione del permesso, di dedicare un lasso di tempo alle proprie esigenze e bisogni personali, la giornata in cui si usufruisce del permesso deve essere sempre connotata dall’effettiva prestazione dell’assistenza al familiare disabile.
Ne consegue che il lavoratore che usa i permessi per svolgere attività diverse da quelle di assistenza si rende colpevole di un abuso di diritto ai danni del datore di lavoro, della collettività e dello Stato che, previa contestazione disciplinare, potrebbe persino essere sanzionato con il licenziamento.
Il lavoratore, durante il giorno di assenza dal lavoro per fruizione di “permesso 104” per l’assistenza alla madre disabile, si era recato dapprima presso una struttura alberghiera gestita dalla moglie, successivamente presso altra attività commerciale sempre gestita dalla moglie, facendo infine ritorno ancora nella struttura alberghiera. Il lavoratore aveva così di fatto dedicato soltanto 50 minuti nell’arco dell’intera giornata di fruizione del permesso alla madre disabile, presso la cui abitazione si era recato soltanto per il tempo utile per la preparazione del pranzo.
L’azienda, venuta a conoscenza della predetta condotta, ha licenziato per giusta causa il lavoratore e tale licenziamento è stato giudicato legittimo dapprima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello di Venezia ed infine dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza oggi oggetto di analisi.
La Corte di Cassazione, conformemente al già consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo con sentenza n. 19580/2019, ha ribadito in tema di “permessi Legge 104” che l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore - pur non potendo impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita - deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell’ente assicurativo che genera dunque responsabilità del dipendente.
Ribadisce infine che i “permessi Legge 104” non possono essere utilizzati per esigenze diverse, qualsiasi esse siano, rispetto quelle proprie per la funzione cui la norma è preordinata, atteso che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dalla coscienza sociale meritevoli di tutela.
La Suprema Corte di Cassazione precisa infine che a tali permessi non può nemmeno essere attribuita alcuna funzione compensativa o di ristoro delle energie abitualmente impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile, sottolineando nuovamente che il permesso deve essere concretamente e fattivamente utilizzato per l’effettiva prestazione di assistenza.