Responsabilità solidale e indennità per ferie non godute: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5247 del 17 febbraio 2022, ha stabilito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", di cui all’articolo 29 comma 2 D.lgs. 176/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli elementi che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e, tra questi, non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
Il lavoratore addetto ad un appalto di servizi chiamava in giudizio la società committente per ottenere, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 276/2003, il pagamento dell’indennità sostituita delle ferie e dei permessi non goduti non corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro dall’appaltatore e datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizio, la locuzione "trattamenti retributivi", di cui all’articolo 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa nel senso che il committente deve considerarsi tenuto a corrispondere soltanto gli emolumenti di natura strettamente e certamente retributiva.
Conformemente a quanto statuito dai precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze n. 23303/2019 e n. 10354/2016, la Corte di Cassazione ribadisce come non possono dunque comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi.
Tali indennità non hanno infatti natura strettamente retributiva ma sono invece connotate da una natura mista ovvero, da un lato di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (quale il riposo, il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), e dall’altro di carattere retributivo per la sua connessione al rapporto contrattuale e la funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per se retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie.