Riforma degli ammortizzatori sociali: il versamento dei contributi 2022

Ampliamento dei beneficiari, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale

 
lavoratori

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.lgs. n. 148/2015 con l’obiettivo di ampliarne la platea di beneficiari e di aumentare la misura economica dei trattamenti.

L’INPS, prima con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, poi con il successivo messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, ha illustrato le modifiche riguardanti gli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e fondi di solidarietà, fornendo anche le istruzioni operative e i codici per la compilazione dei flussi Uniemens.

Il recupero della contribuzione arretrata potrà essere effettuato entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2022.

L’ampliamento della platea dei beneficiari

Fermo restando l’esclusione dei dirigenti dalla platea dei lavoratori beneficiari, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca.

L’obbligo contributivo sussiste sia per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2022, sia per quelli assunti precedentemente e che risultano ancora in forza a tale data.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La Legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche alla disciplina concernente gli aspetti contributivi. Pertanto, la contribuzione ordinaria rimane fissata nella misura di:

  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Tali aliquote si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

A seguito della riforma, viene ampliato il campo di applicazione della CIGS in quanto, dal 1° gennaio 2022, vi rientrano tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore di inquadramento previdenziale, che:

  • nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
  • non siano aderenti ai Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148 del 2015

anche se destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Restano beneficiari della CIGS, a prescindere dal numero di dipendenti, le imprese del trasporto aereo, i partiti e movimenti politici.

Per fondi di solidarietà bilaterali (art. 26) si intendono quelli già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, come ad esempio il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Per fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27) si intendono quelli della somministrazione e dell’artigianato (FSBA), mentre i fondi di cui all’articolo 40 sono i fondi territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora quindi non si verifichino congiuntamente i requisiti di cui sopra, i datori di lavoro sono tenuti al solo contributo ordinario al proprio fondo di solidarietà, restando esclusi dal campo di applicazione della CIGS.

I datori di lavoro che invece rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Per il solo anno 2022 e solo per le imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie viene ridotta dello 0,63% e risulta quindi pari allo 0,27% - di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore - dell’imponibile contributivo.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’aliquota del contributo ordinario del FIS prevedendo che, dal 1° gennaio 2022, il fondo sia finanziato da un contributo ordinario dello 0,50 % o 0,80% dell’imponibile previdenziale a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro.

L’ambito di intervento del fondo, destinato ai lavoratori di aziende operanti in settori non coperti dalla CIG e per i quali non siano stati istituiti specifici fondi bilaterali di solidarietà, era prima limitato alle aziende che occupavano in media più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Dal 1° gennaio 2022, il fondo è esteso anche alle imprese che occupano almeno un dipendente.

La soglia dimensionale viene verificata mensilmente sulla media occupazionale nel semestre di riferimento. Di conseguenza, il contributo dovuto potrà subire delle variazioni o non essere dovuto, in caso di variazione del numero di dipendenti occupati.

Per il solo anno 2022 è stata prevista una riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. La misura della contribuzione è articolata come segue:

  • per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota viene ridotta a 0,15%;
  • per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici, l’aliquota è pari allo 0,55%;
  • per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano più di quindici dipendenti, l’aliquota è pari al 0,69%;
  • per i datori di lavoro esercenti attività commerciali, compresi quelli della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti l’aliquota è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo.
Versamento dei contributi ed esposizione in UniEmens

L’INPS ha comunicato che a decorrere dalla denuncia di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo, come sopra descritto e previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Per il versamento dei periodi pregressi da gennaio e giugno 2022 l’istituto ha rilasciato appositi codici causale con cui è possibile valorizzare le denunce UniEmens e procedere al versamento di quanto dovuto.

Il recupero dei periodi pregressi potrà essere effettuato solo nelle denunce di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

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