Rinnovo CCNL Area Legno - Lapidei Aziende Artigiane

Una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale

 
falegnami

Lo scorso 3 maggio è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo contrattuale del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell’area legno e lapidei, scaduto il 31 dicembre 2018.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.

Incremento salariale dei minimi contrattuali

È previsto un aumento retributivo mensile a regime.

L’erogazione di tale incremento è prevista in due tranches:

  • la prima a partire dal 1° maggio 2022;
  • la seconda a partire dal 1° settembre 2022.
Una tantum per carenza contrattuale

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2022, è stato concordato di erogare ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione, un importo forfettario, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, pari ad Euro 150.

L’importo “una tantum”, che sarà esclusa dalla base di calcolo del T.F.R., verrà erogato in due soluzioni:
1) la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022;
2) la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

L'importo forfettario sarà riconosciuto anche agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione, seppur riproporzionato nella misura del 70%, con le medesime decorrenze. Lo stesso importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente in caso di part-time.

L’ “una tantum” è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Contribuzione alla bilateralità

In relazione alla contribuzione alla bilateralità viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021con decorrenza 1° maggio 2022. Dalle competenze di maggio 2022, dunque, trova applicazione la contribuzione all’EBNA pari ad Euro 11,65 mensili, alla quale si aggiunge lo 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) dell’imponibile previdenziale per FSBA.

Comporto in presenza di malattie oncologiche e richiedenti terapia salvavita

l lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche e richiedenti terapie salvavita avranno diritto ad un periodo di comporto di dodici mesi in un periodo di ventiquattro mesi. Per i suddetti, l’indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal CCNL per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, viene elevata al 50%.

Formazione continua

Saranno riconosciute a ciascun lavoratore otto ore di formazione, da esercitare entro la scadenza del CCNL, ovvero il 31 dicembre 2022, per percorsi di alfabetizzazione digitale. I presenti dovranno essere svolti durante l’orario lavorativo.

Contratto a tempo determinato

A tale tipologia contrattuale è apposto un termine di durata del contratto di lavoro subordinato non eccedente i 36 mesi concluso per lo svolgimento di qualunque mansione e comprensivo di proroghe e rinnovi.

In aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato, previste dal D.Lgs. 81/2015, i contratti stipulati fino al 30 settembre 2022 potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, anche per le seguenti condizioni:

  • punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato;
  • incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili, sempre in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Ai contratti a tempo determinato non trovano applicazione le disposizioni normative che stabiliscono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed un altro. Viene convenuto che l'assenza di intervalli riguarda l'ipotesi di assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Inoltre, vengono introdotti nuovi limiti quantificavi per il ricorso al contratto a tempo determinato.

Stagionalità

In relazione alla particolarità dei settori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, è stato concordato di considerare, quali attività stagionali, le attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzare a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o di approvvigionamento di materie prime.

Rispondono ai criteri sopra concordati, le seguenti realtà produttive:

  • fabbricazione e installazione di tende, zanzariere e schermature solari;
  • lavorazione di estrazione del sughero naturale;
  • fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
  • fabbricazione di elementi di arredo ligneo per esterno/giardino.

Nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima è fissata in 5 mesi per singola azienda.

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