Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione e Panificazione
In data 6 giugno 2024, è stato stipulato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell’area Alimentare e Panificazione.
L’Accordo avrà validità quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, e si suddivide in due parti:
- Parte I: imprese artigiane del Settore Alimentare, imprese artigiane e piccolemedie imprese del Settore Panificazione;
- Parte II: imprese non artigiane del Settore Alimentare fino a 15 dipendenti.
Si riportano di seguito le novità di maggior interesse per la Parte I, applicata alle imprese artigiane del Settore Alimentare e alle imprese artigiane e piccole-medie imprese del Settore Panificazione.
Le Parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime dal 1° aprile 2024 (*) degli importi dei minimi tabellari previsti dal testo del CCNL. Per effetto dei suddetti aumenti retributivi i nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:
SETTORE ALIMENTARE - Artigiani |
|||||
Livello |
Paga base minima fino al 31/03/2024 |
Dal 1/4/2024(*) |
Dal 1/1/2025 |
Dal 1/11/2025 |
Dal 1/4/2026 |
1S |
€ 2237,60 |
€2315,94 |
€ 2368,16 |
€ 2439,97 |
€ 2506,56 |
1 |
€ 2009,01 |
€ 2079,34 |
€ 2126,23 |
€ 2190,70 |
€ 2250,48 |
2 |
€ 1839,16 |
€ 1903,55 |
€ 1946,47 |
€ 2005,49 |
€ 2060,22 |
3A |
€ 1713,85 |
€ 1773,85 |
€ 1813,85 |
€ 1868,85 |
€ 1919,85 |
3 |
€ 1621,06 |
€ 1677,81 |
€ 1715,64 |
€ 1767,66 |
€ 1815,90 |
4 |
€ 1554,94 |
€ 1609,38 |
€ 1645,67 |
€ 1695,57 |
€ 1741,84 |
5 |
€ 1483,14 |
€ 1535,06 |
€ 1569,68 |
€ 1617,28 |
€ 1661,41 |
6 |
€ 1387,62 |
€ 1436,20 |
€ 1468,59 |
€ 1513,12 |
€ 1554,41 |
SETTORE PANIFICAZIONE – Artigiani e Piccole-medie imprese |
|||||
Livello |
Paga base minima fino al 31/03/2024 |
Dal 1/4/2024(*) |
Dal 1/1/2025 |
Dal 1/11/2025 |
Dal 1/4/2026 |
A1S |
€ 1889,96 |
€ 1958,87 |
€ 2004,81 |
€ 2067,98 |
€ 2117,37 |
A1 |
€ 1757,02 |
€ 1821,08 |
€ 1863,79 |
€ 1922,52 |
€ 1968,43 |
A2 |
€ 1645,54 |
€ 1705,54 |
€ 1745,54 |
€ 1800,54 |
€ 1843,54 |
A3 |
€ 1506,79 |
€ 1561,73 |
€ 1598,36 |
€ 1648,72 |
€ 1688,09 |
A4 |
€ 1427,60 |
€ 1479,65 |
€ 1514,35 |
€ 1562,07 |
€ 1599,37 |
B1 |
€ 1850,39 |
€ 1917,86 |
€ 1962,84 |
€ 2024,69 |
€ 2073,04 |
B2 |
€ 1520,17 |
€ 1575,60 |
€ 1612,55 |
€ 1663,36 |
€ 1703,08 |
B3S |
€ 1479,47 |
€ 1533,41 |
€ 1569,37 |
€ 1618,82 |
€ 1657,48 |
B3 |
€ 1431,21 |
€ 1483,40 |
€ 1518,19 |
€ 1566,03 |
€ 1603,43 |
B4 |
€ 1357,35 |
€ 1406,84 |
€ 1439,83 |
€ 1485,20 |
€ 1520,67 |
(*) Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche decorrente dal 1° aprile 2024, saranno erogati in un’unica soluzione, con la retribuzione del mese di giugno 2024 a titolo di “Arretrati CCNL”.
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo - ovverosia il 6 giugno 2024 - sarà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 160,00 euro/lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:
- 80,00 euro/lordi con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro/lordi con la retribuzione di settembre 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo sarà erogato il 70% dell’importo una tantum, con le medesime decorrenze.
L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali saranno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum fino a concorrenza. Quindi tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.
In aggiunta a quanto precede, l’Accordo di rinnovo ha:
- stabilito che i lavoratori (madre o in alternativa padre) possono fruire di permessi retribuiti fino a 8 ore annue, frazionabili, per l'inserimento all'asilo nido o scuola dell’infanzia del figlio;
- disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere;
- previsto che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità, maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è di 10,00 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva;
- consentito l’apposizione del termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione. Sono state inoltre confermate confermato le causali contrattuali stipula, rinnovo o proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi;
- introdotto la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente per i lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore e per un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale che il datore da lavoro o un suo familiare o il gestore quando svolgono direttamente attività di vendita;
- modificato i termini di preavviso di licenziamento e dimissioni.