Accordo di rinnovo del CCNL Area Alimentazione e Panificazione

L’Accordo avrà validità quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

 
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In data 6 giugno 2024, è stato stipulato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell’area Alimentare e Panificazione.

L’Accordo avrà validità quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, e si suddivide in due parti:

  • Parte I: imprese artigiane del Settore Alimentare, imprese artigiane e piccolemedie imprese del Settore Panificazione;
  • Parte II: imprese non artigiane del Settore Alimentare fino a 15 dipendenti.

Si riportano di seguito le novità di maggior interesse per la Parte I, applicata alle imprese artigiane del Settore Alimentare e alle imprese artigiane e piccole-medie imprese del Settore Panificazione.

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime dal 1° aprile 2024 (*) degli importi dei minimi tabellari previsti dal testo del CCNL. Per effetto dei suddetti aumenti retributivi i nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:

SETTORE ALIMENTARE - Artigiani

Livello

Paga base minima

fino al 31/03/2024

Dal 1/4/2024(*)

Dal 1/1/2025

Dal 1/11/2025

Dal 1/4/2026

1S

€ 2237,60

€2315,94

€ 2368,16

€ 2439,97

€ 2506,56

1

€ 2009,01

€ 2079,34

€ 2126,23

€ 2190,70

€ 2250,48

2

€ 1839,16

€ 1903,55

€ 1946,47

€ 2005,49

€ 2060,22

3A

€ 1713,85

€ 1773,85

€ 1813,85

€ 1868,85

€ 1919,85

3

€ 1621,06

€ 1677,81

€ 1715,64

€ 1767,66

€ 1815,90

4

€ 1554,94

€ 1609,38

€ 1645,67

€ 1695,57

€ 1741,84

5

€ 1483,14

€ 1535,06

€ 1569,68

€ 1617,28

€ 1661,41

6

€ 1387,62

€ 1436,20

€ 1468,59

€ 1513,12

€ 1554,41

 

SETTORE PANIFICAZIONE – Artigiani e Piccole-medie imprese

Livello

Paga base minima

fino al 31/03/2024

Dal 1/4/2024(*)

Dal 1/1/2025

Dal 1/11/2025

Dal 1/4/2026

A1S

€ 1889,96

€ 1958,87

€ 2004,81

€ 2067,98

€ 2117,37

A1

€ 1757,02

€ 1821,08

€ 1863,79

€ 1922,52

€ 1968,43

A2

€ 1645,54

€ 1705,54

€ 1745,54

€ 1800,54

€ 1843,54

A3

€ 1506,79

€ 1561,73

€ 1598,36

€ 1648,72

€ 1688,09

A4

€ 1427,60

€ 1479,65

€ 1514,35

€ 1562,07

€ 1599,37

B1

€ 1850,39

€ 1917,86

€ 1962,84

€ 2024,69

€ 2073,04

B2

€ 1520,17

€ 1575,60

€ 1612,55

€ 1663,36

€ 1703,08

B3S

€ 1479,47

€ 1533,41

€ 1569,37

€ 1618,82

€ 1657,48

B3

€ 1431,21

€ 1483,40

€ 1518,19

€ 1566,03

€ 1603,43

B4

€ 1357,35

€ 1406,84

€ 1439,83

€ 1485,20

€ 1520,67

(*) Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche decorrente dal 1° aprile 2024, saranno erogati in un’unica soluzione, con la retribuzione del mese di giugno 2024 a titolo di “Arretrati CCNL”.

Una tantum

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo - ovverosia il 6 giugno 2024 - sarà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 160,00 euro/lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:

  • 80,00 euro/lordi con la retribuzione di giugno 2024;
  • 80,00 euro/lordi con la retribuzione di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo sarà erogato il 70% dell’importo una tantum, con le medesime decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali saranno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum fino a concorrenza. Quindi tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

Ulteriori novità rilevanti

In aggiunta a quanto precede, l’Accordo di rinnovo ha:

  • stabilito che i lavoratori (madre o in alternativa padre) possono fruire di permessi retribuiti fino a 8 ore annue, frazionabili, per l'inserimento all'asilo nido o scuola dell’infanzia del figlio;
  • disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere;
  • previsto che, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità, maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è di 10,00 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva;
  • consentito l’apposizione del termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione. Sono state inoltre confermate confermato le causali contrattuali stipula, rinnovo o proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi;
  • introdotto la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente per i lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il consumatore e per un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale che il datore da lavoro o un suo familiare o il gestore quando svolgono direttamente attività di vendita;
  • modificato i termini di preavviso di licenziamento e dimissioni.


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