Accise autotrasporto 1° trimestre 2024: domande entro il 30 aprile

Agli autotrasportatori di merci è riconosciuto il rimborso / utilizzo in compensazione del cosidetto “caro petrolio” relativo al carburante utilizzato per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Per il bonus riferito ai consumi effettuati nel primo trimestre 2024 il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro il 30 aprile 2024
Si evidenzia che:
- la misura del beneficio è pari ad euro 0,21418 per gli acquisti di gasolio effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 (214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale)
- il beneficio non spetta per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
La compensazione può essere avviata decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025. Qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026.
Come specificato dall'Agenzia delle dogane nella Nota del 20.03.2024 n. 172030, il beneficio per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2024, spetta per:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per la fruizione del rimborso occorre indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se si intende utilizzarlo:
- mediante compensazione (utilizzando il Codice tributo 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
- o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Sul sito www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”) è disponibile il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2024.