Rinnovo CCNL metalmeccanica piccola e media industria

Per l’efficacia, le organizzazioni sindacali realizzeranno una consultazione certificata tra i lavoratori entro fine giugno

 
metalmeccanica lavoratore

Il 26 maggio 2021, tra Unionmeccanica Confapi, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil  è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 luglio 2017 per i dipendenti addetti alla piccola e media indusria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti Unionmeccanica Confapi,  scaduto il 31 ottobre 2020.

Per l’efficacia ed esigibilità di tale intesa, le organizzazioni sindacali realizzeranno una consultazione certificata tra i lavoratori, mediante assemblee e voto segreto, da realizzarsi entro il mese di giungo 2021. Pertanto l’accordo sarà valido a seguito del voto favorevole della maggioranza dei lavoratori coinvolti.

Il campo applicativo del CCNL è stato esteso alla costruzione di veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti delle previsini contrattuali.

Incrementi contributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime per la categoria 5° pari a 104,00 euro. Tale somma viene erogata in 4 tranches: 23 euro a partire dal 1° giugno 2021; 23 euro a partire dal 1° giungo 2022; 25 euro a partire dal 1° giugno 2023; 33 euro a partire dal 1° giungo 2024.

L’ipotesi di accordo non fornisce le tabelle relative agli aumenti riparametrati per tutti i livelli contrattuali dei diversi settori, nonché ai conseguenti importi dei minimi tabellari alle varie scadenze.

Gli importi degli aumenti del minimo tabellare mensile risultano i seguenti:

Categoria
Totale
1°giugno 2021
giugno 2022
giugno 2023
giugno 2024

9Q

144,69

32,00

32,00

34,78

45,91

      9

144,69

32,00

32,00

34,78

45,91

      8Q

130,09

28,77

28,77

31,27

41,28

8

130,09

   28,77

28,77

31,27

41,28

7

119,64

  26,46

26,46

28,76

37,96

6

111,51

  24,66

24,66

26,81

35,38

5

104,00

  23,00

23,00

25,00

33,00

      4

97,09

  21,47

21,47

23,34

30,81

3

93,05

  20,58

20,58

22,36

29,53

2

83,87

  18,55

18,55

20,16

26,61

1

75,93

  16,79

16,79

18,25

24,10

 

Minimi retrubutivi:

 
Cat
Minimi al 31.05.21
Minimi a partire dal
1° giugno 2021
giugno 2022
giugno 2023
giugno 2024

9Q

2555,60

2587,60

2619,60

2654,38

2700,29

9

2555,60

2587,60

2619,60

2654,38

2700,29

8Q

2298,00

2326,77

2355,54

2386,81

2428,09

8

2298,00

2326,77

2355,54

2386,81

2428,09

7

2113,13

2139,59

2166,05

2194,81

2232,77

6

1969,67

1994,33

2018,99

2045,80

2081,18

5

1837,07

1860,07

1883,07

1908,07

1941,07

4

1714,97

1736,44

1757,91

1781,25

1812,06

3

1643,71

1664,29

1684,87

1707,23

1736,76

2

1481,45

1500,00

1518,55

1538,71

1565,32

1

1341,42

1358,21

1375,00

1393,25

1417,35

 

Classificazione del personale

Entro il 31 dicembre 2021 sarà modificata la classificazione del personale, introducendo un nuovo sistema di inquadramento.

In attesa della suddetta riforma, l’accordo ridefinisce la disciplina relativa alla 1° categoria, con validità a partire dal 1° giugno 2021. Le modifiche comportano l’eliminazione di tale categoria.

Disciplina 1° categoria:

Dal 1° giugno 2021 appartengono a questa categoria:

  • I lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non sono necessarie conoscenze professionali, ma basta un periodo minimo di pratica. A partire dal 1° ottobre 2021 tali lavoratori andranno inquadrati nella 2° categoria. I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giungo 2021 – 30 settembre 2021 dovranno essere inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° ottobre 2021.
  • I lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tali lavoratori andranno inquadrati nella 2° categoria. I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2022 dovranno essere inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° gennaio 2023.

La modifica della disciplina della 1° categoria non comporta cambiamenti nella disciplina dell’apprendistato e con specifico riferimento all’inquadramento iniziale nella 1° categoria per coloro che verranno inquadrati alla fine del percorso di apprendistato nella 3° categoria.

A partire dal 1° giugno 2021, la previgente disciplina relativa al passaggio dalla 1° alla 2° categoria non troverà più applicazione.

L’inquadramento diretto nella 2° categoria di cui sopra decorrente dal 1° giungo 2021 non comporta un cambiamento delle mansioni.

Assistenza sanitaria

A partire dal 1° gennaio 2022 la contribuzione a EBM a totale carico dell’azienda viene elevata a 96,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili di 8,00 euro l’una), comprensiva delle coperture familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto di cui alla Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.

Welfare contrattuale

A partire dall’anno 2022 i flexible benefits avranno un valore di 200,00 euro (non riproporzionabile per i part time) da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. Viene confermata la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi, oppure all’assistenza sanitaria integrativa.

Lavoro agile

Le parti, preso atto della evoluzione normativa di legge, anche in considerazione dell’emergenza pandemica da Covid-19 ancora in atto alla data di sottoscrizione del presente Contratto, valuteranno, entro il 2021, l'opportunità di apportare le necessarie integrazioni nell'ambito del Ccnl. Le parti si danno atto che il ricorso al lavoro agile avviene mediante accordo tra le parti e il lavoratore. Deve essere garantito al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro

Formazione continua

È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017. Le parti definiscono convenzionalmente che il triennio di competenza del rinnovo del presente Ccnl decorra dal 1° giugno 2021 e scade il 31 dicembre 2024. Le parti concordano che i lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. 

Donne vittime di violenza di genere

Sono previste agevolazioni per le lavoratrici in presenza delle condizioni previste dalla normativa (art. 24 del D.Lgs 80/2015), tra le quali il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di 6 mesi. Tale congedo può essere fruito, previo congruo preavviso, su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni.

Appalti

Nei casi di cessazione di appalto, l’azienda deve darne preventiva comunicazione alla RSU o in assenza di RSU alle organizzazioni sndacali provinciali mediante un preavviso, salvo fatti improvvisi, di norma non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di cessazione.

Al cambio di appalto sono interessati i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati in via continuativa ed esclusiva nell’appalto, che risultino in forza alla scadenza del contratto di appalto da almeno 6 mesi prima della predetta scadenza.

Ferie

Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, in considerazione delle esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro.

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