Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): cosa sono, quando utilizzarli e obblighi del datore di lavoro

Guida sintetica sulle disposizioni previste dal D.lgs 81/08, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. 

 
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Secondo quanto indicato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il D.lgs 81/08, i DPI - ovvero i Dipsositivi di Protezione Individuale - sono “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Come indicato dell’art. 15, i DPI devono essere scelti come seconda alternativa alle misure di protezione collettiva, ma sono ugualmente fondamentali per una tutela completa della salute e della vita del lavoratore.

Tutti i DPI devono avere la marcatura CE, che deve essere apposta in modo visibile leggibile e indelebile sul DPI. Se ciò non fosse possibile, la marcatura CE deve essere apposta sull’imballaggio e/o sui documenti e sulle istruzioni. I fabbricanti di DPI devono sempre includere le istruzioni e le informazioni (in italiano se commercializzati in Italia) su modalità di impiego, magazzinaggio, pulizia, manutenzione e revisione del DPI.

 

La norma di riferimento per i fabbricanti sui DPI è il Regolamento (UE) 2016/425 che prevede la classificazione in tre categorie:

  • DPI di prima categoria (categoria I)
  • DPI di seconda categoria (categoria II)
  • DPI di terza categoria (categoria III)

I DPI di prima categoria sono destinati ai lavoratori delle attività che presentano un rischio minimo. Proteggono dai seguenti rischi:

  • lesioni meccaniche superficiali
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
  • contatto con superfici calde non superiori a 50°
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole
  • condizioni atmosferiche (non estreme)

I DPI di seconda categoria sono per i lavoratori legati ad attività con rischio significativo, necessitano un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato. Proteggono dai rischi che non rientrano nella prima o nella terza categoria.

I DPI di terza categoria proteggono il lavoratore da danni gravi, permanenti o dal rischio di morte. Per essere utilizzati richiedono un addestramento specifico obbligatorio. Proteggono dai seguenti rischi gravi:

  • sostanze e miscele pericolose
  • atmosfere con carenza di ossigeno
  • agenti biologici nocivi
  • radiazioni ionizzanti
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100°C
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50°C o inferiore
  • cadute dall’alto
  • scosse elettriche e lavoro sotto tenzione
  • annegamento
  • tagli da seghe a catena portatili
  • getti ad alta pressione
  • ferite da proiettile o coltello
  • rumore nocivo

Non sono definiti e considerati DPI alcuni dispositivi che vengono indossati e che proteggono il lavoratore durante le sue mansioni:

  • indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati alla protezione,
  • attrezzature di soccorso e salvataggio,
  • attrezzature delle forze armate, di polizia, personale di servizio dell’ordine pubblico,
  • attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto,
  • materiali sportivi utilizzati a fini sportivi e non sul lavoro,
  • materiali per l’autodifesa e la dissuasione,
  • apparecchi portatili per individuare rischi o fattori nocivi.

La fornitura dei DPI è a carico del datore di lavoro e il lavoratore non deve sostenere nessuna spesa per l’acquisto. È sempre opportuno che il datore di lavoro registri la consegna dei DPI.

Ogni DPI deve essere sottoposto a controlli regolari secondo le indicazioni del fabbricante. Nelle istruzioni sono riportate quando necessario anche la periodicità dei controlli e se devono essere eseguiti da personale specializzato.

Se il DPI ha scadenza deve essere il fabbricante a fornirne indicazioni (data di scadenza e /o data di fabbricazione). Se il fabbricante non può fornire indicazioni precise su questo aspetto deve dare tutte le istruzioni necessarie a consentire di determinare una data di scadenza ragionevole in relazione al livello di qualità e alle condizioni del DPI.

Ogni lavoratore deve sempre controllare visivamente il proprio DPI prima di utilizzarlo.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro in merito alla gestione e alla fornitura dei DPI ai lavoratori sono chiariti dal D.Lgs 81/08. In particolare il datore di lavoro deve:

  • effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi,
  • individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché siano adeguati ai rischi
  • aggiornare la scelta dei DPI quando interviene una variazione negli elementi di valutazione,
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute connesse con l’uso di DPI
  • mantenere in efficienza i DPI e assicurare l’igiene attraverso la manutenzione,
  • provvedere che vengano utilizzati solo per gli usi previsti conformemente alle indicazioni del fabbricante,
  • destinare i DPI a uso personale o prendere misure adeguate quando richiedano l’uso da parte di più persone
  • informare il lavoratore dei rischi a cui il DPI lo protegge
  • rendere disponibili le informazioni su ogni DPI,
  • stabilire le procedure da seguire al termine dell’utilizzo per la riconsegna e il deposito,
  • assicurare una formazione adeguata e organizzare se necessario un apposito addestramento sull’uso corretto dei DPI, specialmente di III categoria.

Anche i lavoratori hanno degli specifici obblighi in merito all’uso dei DPI. Come previsto dal D.lgs 81/08 i lavoratori, in particolare

  • si devono sottoporre al programma di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro sull’uso del DPI,
  • devono utilizzare i DPI in modo appropriato,
  • devono provvedere alla loro cura,
  • non devono apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa,
  • devono segnalare subito al datore, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente sul DPI a loro disposizione.

I preposti hanno l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori sull’uso dei DPI a loro disposizione e in caso di persistente inosservanza informare i superiori e di segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei DPI delle quali venga a conoscenza.

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