Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): cosa sono, quando utilizzarli e obblighi del datore di lavoro

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori e la conformità dell’impresa alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 74, definisce i DPI come “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Come stabilito dall’art. 15 dello stesso decreto, i DPI devono essere adottati solo quando non è possibile eliminare i rischi con misure collettive, ma rappresentano comunque un elemento indispensabile di prevenzione.
Ogni DPI deve essere dotato di marcatura CE apposta in modo visibile, leggibile e indelebile. Se non è possibile applicarla direttamente sul dispositivo, deve comparire sull’imballaggio o nella documentazione di accompagnamento.
Il Regolamento (UE) 2016/425 impone ai fabbricanti di fornire istruzioni chiare in lingua italiana relative a uso, manutenzione, pulizia, revisione e conservazione del dispositivo.
Il Regolamento europeo classifica i DPI in tre categorie, in base al livello di rischio da cui devono proteggere:
I categoria: proteggono da rischi minimi (piccole lesioni meccaniche, contatto con superfici calde <50°C, luce solare, condizioni atmosferiche non estreme).
II categoria: riguardano attività con rischio significativo. Richiedono la certificazione di un organismo autorizzato e comprendono la maggior parte dei DPI in uso comune.
III categoria: proteggono da rischi gravi, permanenti o potenzialmente mortali (cadute dall’alto, sostanze tossiche, agenti biologici, scosse elettriche, atmosfere con carenza di ossigeno, rumore nocivo, ecc.). Per questi dispositivi è obbligatorio l’addestramento specifico dei lavoratori.
Non rientrano nella definizione di DPI:
- indumenti da lavoro o uniformi non destinati alla protezione,
- attrezzature di soccorso, militari o di polizia,
- dispositivi dei mezzi di trasporto,
- materiali sportivi o per autodifesa,
- apparecchi per la rilevazione di rischi o fattori nocivi.
Il datore di lavoro è responsabile della fornitura gratuita dei DPI, della loro gestione e della formazione all’uso.
In particolare deve:
- valutare i rischi residui non eliminabili con altri mezzi;
- individuare i DPI adeguati e aggiornarne la scelta in caso di variazioni operative;
- garantire manutenzione, igiene e condizioni di efficienza;
- informare e formare i lavoratori sui rischi da cui i DPI li proteggono;
- organizzare l’addestramento pratico per i DPI di III categoria;
- tenere traccia della consegna dei dispositivi a ciascun lavoratore.
Il Decreto-Legge n. 159/2025 (“Misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) ha inoltre rafforzato i poteri ispettivi e l’obbligo di aggiornamento formativo per i DPI di III categoria, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione e la qualità dei controlli in azienda.
I lavoratori devono utilizzare correttamente i DPI, prendersene cura, non modificarli e segnalare tempestivamente eventuali difetti o malfunzionamenti.
I preposti sono tenuti a vigilare sull’effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e a segnalare al datore di lavoro ogni anomalia o mancanza.
Ogni DPI deve essere verificato periodicamente secondo le istruzioni del fabbricante.
Quando previsto, il fabbricante deve indicarne la data di scadenza o fornire le indicazioni per determinare un limite d’uso ragionevole. Prima di ogni utilizzo, il lavoratore è tenuto a un controllo visivo del proprio dispositivo.