Dichiarazione di Conformità MOCA (Materiali e oggetti a contatto con alimenti): chi deve farla e come

MOCA, ovvero Materiali e Oggetti destinati ad entrare in Contatto con Alimenti: cosa devono fare le imprese che producono e utilizzano questi imballaggi? In cosa consiste la Dichiarazione MOCA e chi è tenuto a rilasciarla?
L’obbligo risale ad una pluralità di norme:
- DECRETO MINISTERIALE 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”:
– Art. 6 “Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.
Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti”.
– Art. 7 “L’utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’’ccertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L’impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all’articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato”.
- D.P.R. 23.8.82 n. 777
– Art. 4 punto 5 “I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore”. - REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004
– Art. 16 “le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti”.
- I produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;
- Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;
- Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
- Utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.).
- Importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.
La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”.
Esiste quindi una “catena” di Dichiarazioni: a partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte.
Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente.
Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.
La Dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia contiene:
- esplicito riferimento alla normativa vigente, vedi Reg.1935/2004/CE oltre ad eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione (es plastica, vetro ecc);
- identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto);
- identità dell’importatore (il destinatario del materiale);
- tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso
- codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;
- traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore (importatore o operatore a valle)
- informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.), sostanze di composizione e limitazioni o restrizioni agli additivi “a doppi uso”;
- tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto;
- qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo.
- data di compilazione;
- firma dell’operatore economico o del soggetto delegato.
Esiste un modello di Dichiarazione MOCA?
No, non esiste un modello predefinito.
Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi. E’ solitamente prevista una revisione annuale.
Il D. Lgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Multe fino € 80mila possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.
Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:
- produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana,
- violazione dei limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche,
- mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione,
- violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.
Il D.Lgs. 29/2017 prevede anche l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente (ATS) di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.