Dimissioni per fatti concludenti: ulteriori chiarimenti dal Ministero

Nota n. 5257 del 10 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 
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A seguito di pubblicazione della Circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025, con cui il Ministero del Lavoro aveva fornito le prime indicazioni sulle disposizioni previste dalla Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro), il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva inviato una lettera alla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro, per richiedere chiarimenti in merito ad alcune indicazioni in essa contenute.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota n. 5257 del 10 aprile 2025 ha fornito ulteriori delucidazioni in materia di:

  • Termini per attivare la procedura di dimissioni per fatti concludenti che potrà essere prevista dai CCNL;
  • Comportamento che può tenere il datore di lavoro a fronte di una dichiarazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro circa l’inefficacia della procedura;
  • Dimissioni per giusta causa nel momento in cui le stesse giungono durante l’iter di quelle per fatti concludenti.

La Circolare 6/2025 del Ministero aveva già espresso che, il termine di 15 giorni di assenza ingiustificata, oltre il quale è possibile attivare la procedura di cessazione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente, può essere modificato dal contratto collettivo nazionale (CCNL) solo allungandolo. Con la Nota n. 5257 del 10 aprile 2025, il Dicastero ha ribadito che la contrattazione collettiva non può stabilire un termine inferiore ai 15 giorni, poiché ridurre il termine potrebbe compromettere la tutela del lavoratore.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha qualificato questa posizione come "prudenziale" e ha affermato la propria disponibilità a modificare tale interpretazione amministrativa in presenza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

Nella Nota viene anche chiarito che non vi è automaticità nella ricostituzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore offra la prova dell'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza, oppure nel caso in cui l'Ispettorato accerti l'insussistenza dei presupposti di legge per l'attivazione della procedura. La ricostituzione del rapporto di lavoro potrà avvenire solo per iniziativa del datore di lavoro, che potrebbe non procedere in tal senso se non ritiene valide le ragioni del dipendente o le verifiche dell'Ispettorato. Questa scelta potrà poi essere sindacata in via giudiziale.

Infine, il Ministero risponde ad un’ulteriore richiesta di chiarimento circa l'effetto di eventuali dimissioni per giusta causa comunicate dal lavoratore successivamente all'avvio della nuova procedura. La nota del Ministero sembra indicare che, qualora il lavoratore comunichi le dimissioni per giusta causa dopo l'avvio della nuova procedura, ma prima che questa produca il suo effetto risolutivo, saranno le dimissioni per giusta causa a determinare la cessazione del rapporto. Tuttavia, la verifica della sussistenza di una eventuale giusta causa sarà oggetto di accertamento in giudizio. La circolare 6/2025 specifica che la cessazione del rapporto di lavoro, avrà effetti dalla data riportata nel modello Unilav, che non potrà essere antecedente alla data di comunicazione dell'assenza del lavoratore, e quindi potrebbe coincidere con essa.


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