Estensione dell’obbligo vaccinale e del Super Green Pass
per i lavoratori over 50
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, il Decreto Legge n. 1/2022 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Esaminiamo, qui di seguito, le maggiori novità introdotte dal Decreto, con specifico riferimento agli obblighi imposti ai lavoratori e ai datori di lavoro privati.
A partire dal 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, italiani e stranieri residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto 50 anni di età.
Finora, si ricorda, l’obbligo vaccinale era stato previsto solo per alcune categorie di lavoratori quali gli esercenti delle professioni sanitarie, gli operatori di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché tutti coloro che lavorino in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie o hospice e al personale della scuola e delle forze armate.
A far data dal 15 febbraio 2022, viene introdotto l’obbligo per tutti i lavoratori in possesso del suddetto requisito anagrafico di possedere ed esibire il “Super Green-Pass” (ovverosia la certificazione verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione dall’infezione da COVID-19) per accedere ai luoghi di lavoro.
La verifica del possesso della certificazione sopra menzionata è affidata al datore di lavoro e non potrà essere effettuata a campione bensì individualmente e specificatamente su ogni lavoratore che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età.
I lavoratori soggetti all’obbligo che comunicano al datore di lavoro di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:
- senza diritto alla retribuzione;
- senza conseguenze disciplinari;
- con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
È confermata l’esclusione dall’obbligo in commento per i lavoratori, in possesso del suddetto requisito anagrafico, che siano esentati dalla campagna di vaccinazione ed in possesso di idonea certificazione medica attestante tale esenzione (rilasciata quindi in conformità ai criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021). Tali lavoratori esentati potranno rendere normalmente e per tutta la durata della relativa esenzione la propria prestazione lavorativa.
A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, a richiesta, al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro, il Super Green Pass, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da Euro 600 ad Euro 1.500, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100 in caso di mancata vaccinazione.
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, è applicabile la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000.
In caso di reiterate violazioni, sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro, le sanzioni amministrative previste, vengono raddoppiate e quelle accessorie sono applicate nella misura massima (art. 4, comma 5, D.L. n. 19/2020).
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore over 50 ancora non in possesso del Super Green Pass, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione:
- per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi;
- rinnovabili fino al 31 marzo 2022;
- senza conseguenze disciplinari;
- con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In ottemperanza alle novità introdotte dal Decreto, tutti i datori di lavoro saranno chiamati ad aggiornare le procedure adottate per il controllo del Green Pass, in modo tale da predisporre un sistema di controllo in ingresso al luogo di lavoro idoneo a garantire la verifica circa il possesso della necessaria certificazione per tutti i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età.