Ferie tramutate in Cassa integrazione Covid-19: le indicazioni dell'INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1799 del 23 novembre 2021, ha confermato la legittimità della conversione, disposta unilateralmente dal datore di lavoro, in cassa integrazione con causale COVID-19 dei periodi di ferie già programmate e concesse ai dipendenti.
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto ha richiesto un parere all’INL circa la sussistenza di profili di illegittimità a carico di un’azienda che, nel mese di agosto, aveva unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie già programmate e concesse ai propri dipendenti in cassa integrazione guadagni ordinaria con causale Covid-19.
Sul punto si era già espresso l’INPS ritenendo legittima la fruizione del periodo di CIGO concesso. Tuttavia, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro si è interrogato circa la possibilità di adottare un provvedimento di disposizione nei confronti dell’azienda.
La posizione dell’INL avvalla il parere già fornito in materia dall’INPS.
Per espressa previsione di legge, il periodo annuale di ferie retribuite pari a quattro settimane, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Inoltre, il datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività̀ imprenditoriale, può dunque determinare la collocazione temporale delle ferie.
L’INL, richiamando precedenti pareri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che - sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale - il datore di lavoro può derogare alle suddette regole di fruizione delle ferie “esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione”.
Al riguardo, è stato evidenziato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie il ricorso ai trattamenti di sostegno al reddito (ordinari e straordinari) in forza dei quali si assiste ad una sospensione totale o parziale del rapporto di lavoro.
In particolare, nel caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. L’esercizio di tale può, dunque, essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Pertanto, l’INL conclude affermando la legittimità della conversione disposta unilateralmente dal datore di lavoro per la quale non è prevista una sanzione amministrativa, anche in assenza di comunicazione preventiva al lavoratore, né la possibilità di adottare un provvedimento di disposizione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.