Flat tax incrementale: regole di versamento delle imposte sui redditi
Flat tax incrementale: è possibile versare a rate? Si può differire il pagamento entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti (con maggiorazione)? È consentito pagare entro il 31 luglio senza maggiorazione dello 0,40%, come previsto per i contribuenti ISA che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi? L’Agenzia, con una FAQ pubblicata sul proprio sito, chiarisce che:
- la flat tax incrementale può essere versata a rate;
- il pagamento della stessa imposta può essere differito, entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40% (articolo 17, comma 2, Dpr n. 435/2001);
- è consentito pagare entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti Isa che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi (articolo 37, comma 1, D.lgs n. 13/2024).
A queste conclusioni l’Amministrazione perviene in virtù “della natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale”: pertanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito.
La richiesta di chiarimento era necessaria, stante l’originaria indicazione contenuta nell’esempio di compilazione del modello F24, pubblicato nel sito AdE, link “Codici versamenti”, in corrispondenza del codice tributo 1731, in cui era indicato il versamento in unica soluzione: l’Agenzia ha ora provveduto ad allineare tale contenuto alla precisazione contenuta nella FAQ in oggetto.
Ricordiamo che la cosiddetta “Flat tax incrementale” è un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. La Flat Tax è previsto dalla Legge di Bilancio 2023 a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
Con la Circolare 28.6.2023, n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito una serie di chiarimenti in merito all’agevolazione con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi. Leggi qui