Fsba: attivo dal 23 febbraio, sostituisce la Cassa integrazione in deroga
Arriva dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) la risposta concreta e immediata per difendere l’occupazione nell’artigianato in questa drammatica fase di emergenza. Il DL “Cura Italia”, infatti, ha previsto che le imprese artigiane che intendano beneficiare dell’ammortizzatore sociale dell’assegno ordinario devono presentare la domanda a FSBA e non all’INPS. Già il 26 febbraio, Confartigianato aveva siglato un accordo con le altre parti sociali per attivare uno specifico intervento di sostegno al reddito connesso alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dalla diffusione del coronavirus. L’attivazione dell’intervento è stata deliberata il 2 marzo dalla Presidenza di FSBA.
Si tratta di una prestazione straordinaria, ulteriore e diversa da quelle già erogabili dal Fondo (Assegno ordinario e Assegno di Solidarietà). Una speciale linea di ammortizzatore sociale che sostituisce la Cassa integrazione in deroga, immediatamente utilizzabile dalle imprese, anche da quelle con un solo dipendente. L’intervento di FSBA prevede una dotazione di 20 settimane di sostegno aggiuntive alla dotazione ordinaria già esistente per tutte le imprese iscritte a FSBA. L’ammortizzatore sociale con causale Coronavirus è utilizzabile in tutta Italia, a partire dal 23 febbraio e consente di recuperare retroattivamente anche le assenze dei lavoratori dal 23 febbraio scorso. I dipendenti che vengono sospesi per mancanza di lavoro dovuta al coronavirus ricevono l’assegno loro spettante, che è pari all’80% della retribuzione lorda persa nel mese entro il massimale mensile vigente, equivalente a circa 1.200 euro lordi.
L’accordo che avvia la nuova prestazione prevede anche la sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020. Inoltre, solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno Covid-19 – Coronavirus, è sospeso il limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.