ECOBONUS
Validità - È confermata fino al 31 dicembre 2021 l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti
Agevolazione - Detrazione Irpef e Ires per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti pari al 65% per questi interventi:
- riqualificazione globale dell’edificio;
- acquisto di caldaie a condensazione che, oltre ad essere in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di building automation;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro).
Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
La detrazione è pari al 50% nel caso di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per interventi di tipo condominiale la detrazione è pari al:
- 70% della spesa sostenuta, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- 75% della spesa sostenuta, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
Condizioni
- Per gli interventi realizzati a partire dal 6 ottobre 2020, è necessario rispettare i tetti massimi di spesa e i massimali di costo per ogni categoria di intervento fissati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020.
- Ai fini della fruizione dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale Ecobonus2021. L’omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (è tuttavia possibile la c.d. “remissione in bonis”).
BONUS RISTRUTTURAZIONI
Validità - È confermata fino al 31 dicembre 2021 la detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Agevolazione - Detrazione Irpef al 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Ai sensi della Legge n. 178/20, l’agevolazione può essere fruita anche per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2022 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Condizioni - È obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale BonusCasa2021, attivo dal 25 gennaio 2021.
BONUS FACCIATE
Validità - Fino al 31 dicembre 2021 è ancora possibile fruire del bonus facciate per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Agevolazione - La detrazione Irpef e Ires del 90% è valida esclusivamente per gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o, come indicato nella circolare n. 2/E/2020, in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Danno diritto al beneficio gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Condizioni - Nel caso in cui i lavori riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è necessario inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
BONUS MOBILI
Validità - Fino al 31 dicembre 2021 è possibile richiedere il Bonus mobili.
Agevolazione - Nel 2021 è stato confermato con un tetto di spesa più alto: la legge di Bilancio 2021 ha infatti aumentato da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione.
Con lo sconto Irpef è possibile detrarre il 50% in 10 quote annuali costanti della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta anche a chi fruisce del Sismabonus, nonché del superbonus 110% per interventi antisismici.
Per gli acquisiti effettuati nel 2021, il beneficio può essere richiesto solo per lavori iniziati dal 1° gennaio 2020. Per gli acquisti del 2021 e riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Il limite dei 16.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Condizioni - Nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del Bonus mobili, è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. In particolare, la trasmissione deve essere effettuata per forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
BONUS VERDE
Validità - Fino al 31 dicembre 2021 è possibile sfruttare anche il Bonus verde.
Agebolazione - Il Bonus verde prevede la detrazione Irpef del 36% per interventi di:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione, da ripartire in 10 rate di pari importo, deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
BONUS IDRICO E CREDITO D'IMPOSTA PER FILTRAGGIO ACQUA
Validità - La legge di Bilancio 2021 ha previsto due nuove misure finalizzate a ridurre l’uso dell’acqua: la prima è il Bonus idrico da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, la seconda è un credito di imposta per sistemi di filtraggi d'acqua per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Agevolazioni - Il Bonus idrico da 1.000 euro è riconosciuto alle persone fisiche per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica,
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
Futuri decreti ministeriali definiranno le modalità attuative.
SUPERBONUS 110%
Validità - L’agevolazione Superbonus 110% è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio 2021, in determinati casi fino al 31 dicembre 2022. E' inoltre stata ampliata a nuovi interventi e soggetti beneficiari: si attende, peraltro, un’ulteriore modifica della normativa.
Nuovi beneficiari - Con riguardo all’ambito soggettivo, sono ora inclusi fra i soggetti beneficiari le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Pertanto, per effetto della correzione introdotta dalla legge di Bilancio, possono fruire della detrazione anche i proprietari ed i comproprietari (persone fisiche) di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari.
Agevolazione novità - Con la legge n. 178/20 sono stati ammessi tra gli interventi di isolamento termico detraibili al 110% quelli per la coibentazione del tetto, anche in presenza di locali sottotetto non riscaldati e sono stati ammessi tra gli edifici che accedono al super ecobonus per interventi di risparmio energetico quelli privi di APE perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
La Legge di Bilancio 2021 n. 178/20 ha incluso tra gli interventi trainati che possono beneficiare del superbonus del 110% l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1, lett. e) del TUIR, non solo qualora siano effettuati a favore dei soggetti portatori di handicap, ma anche nel caso in cui siano realizzati a favore di persone di età superiore a 65 anni.
La Legge di Bilancio ha esteso la detrazione al 110% fino al 30 giugno 2022, con ripartizione in 4 rate per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (mentre per la spesa sostenuta nel 2021 il superbonus è recuperabile in 5 rate).
Clicca qui per ulteriori approfondimenti sul Superbonus 110%.
SISMABONUS
Validità - Il Sismabonus è stato confermato fino al 31 dicembre 2021.
Agevolazione - E' prevista una detrazione Irpef per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (la provincia di Varese si trova in zona sismica 4):
- al 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
- al 70% (75% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’80% (85% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e sono recuperabili in 5 quote annuali di pari importo.
Per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, fino al 31 dicembre 2021 si può beneficiare di uno sconto pari al:
- 75% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora venga ridotto il rischio sismico di una classe rispetto all’edificio preesistente;
- 85% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora euro qualora venga ridotto il rischio sismico di 2 classi rispetto all’edificio preesistente.
Per avere diritto alla detrazione l’acquisto dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori.
In alternativa alla detrazione per gli interventi antisismici sulle parti condominiali (75% o 85%) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70% o 75%) fino al 31 dicembre 2021 si può utilizzare il bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico.
Lo sconto è valido per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica ed è pari:
- all’80% della spesa, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85% della spesa, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, spetta su una spesa massima di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
Tranne che per il bonus mobili, il bonus verde, il bonus idrico e il credito d’imposta per il sistema di filtraggio dell’acqua, per gli altri bonus “edilizi” rimane la possibilità, per le spese sostenute nel 2020 e 2021 (anche 2022 per il superbonus 110%), in alternativa all’utilizzo diretto, di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso in cui si opti successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.