Il catasto degli impianti termici: obbligo nazionale, gestione territoriale

L'obbligo di censire gli impianti termici in un catasto regionale non è una novità recente, ma è ancora poco conosciuto, soprattutto tra le piccole imprese e i privati. Il D.Lgs. 192/2005 e il D.P.R. 74/2013 stabiliscono a livello nazionale che ogni impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o estiva di un edificio, caldaie, condizionatori, pompe di calore, deve essere dotato di un libretto d'impianto, sottoposto a controlli periodici di efficienza energetica e registrato in un catasto regionale.
Il codice catastale assegnato all'impianto è un dato tutt'altro che formale: senza di esso non è possibile emettere l'APE (Attestato di Prestazione Energetica), documento obbligatorio in ogni compravendita e locazione immobiliare. Questo significa che chi ha un impianto non censito si trova di fatto bloccato al momento della vendita o dell'affitto dell'immobile.
In molte Regioni (ad esempio Liguria, Emilia Romagna), l'obbligo di iscrizione al catasto si applica a tutti gli impianti, anche quando non sono previsti controlli periodici di efficienza energetica, che scattano solo oltre certe soglie di potenza (10 kW per il riscaldamento, 12 kW per il raffrescamento). Registrare l'impianto e tenerlo in regola con i controlli sono quindi due obblighi distinti, che devono entrambi essere rispettati.
Se la cornice normativa è nazionale, la gestione operativa è competenza territoriale. Il D.P.R. 74/2013 ha demandato alle Regioni, Città metropolitane e Province l'istituzione di un catasto territoriale degli impianti termici, lasciando loro ampia autonomia sulle modalità attuative. Il risultato è che ogni Regione ha sviluppato la propria piattaforma informatica, con un nome, un'interfaccia e talvolta regole operative parzialmente diverse.
Ecco alcuni dei principali sistemi regionali attivi: Lombardia → CURIT, Piemonte → CIT, Veneto → CIRCE, Emilia-Romagna → CRITER, Liguria → CAITEL, Marche → CURMIT… e così via per le altre Regioni o territori, ognuna con la propria piattaforma. E in molti casi all’interno della medesima Regione è addirittura presente più di un catasto (nel Lazio ad esempio quello di Roma e di Latina per citarne solo alcuni).
Le conseguenze di un impianto non censito o non manutenuto nei tempi previsti sono concrete e immediate:
- impossibilità di emettere l'APE, con conseguente blocco di compravendite e locazioni
- sanzioni amministrative a carico del responsabile dell'impianto per mancanza del libretto o di un valido rapporto di efficienza energetica
- ispezioni a campione da parte delle Autorità competenti (Province e Comuni sopra i 40.000 abitanti), obbligate per legge a verificare almeno il 5% degli impianti presenti sul proprio territorio ogni anno
L'APE stesso ha una validità massima di dieci anni, ma decade se non vengono rispettati i controlli periodici. Non è quindi sufficiente averlo fatto una volta: la regolarità continuativa è parte integrante dell'obbligo.
Molte imprese, artigiani e proprietari di immobili non sanno di avere un impianto non registrato, o non conoscono le scadenze dei controlli. Eppure si tratta di obblighi vigenti, con implicazioni pratiche dirette sulla gestione degli immobili strumentali, sulla valorizzazione del patrimonio aziendale e sulla possibilità di accedere a incentivi e detrazioni fiscali legati all'efficienza energetica.
Verificare la posizione del proprio impianto sul catasto regionale di riferimento è il primo passo. Il secondo è assicurarsi che i controlli periodici siano stati eseguiti e registrati nei tempi previsti.
Gestire gli adempimenti legati al catasto impianti termici non è semplice: ogni regione ha la sua piattaforma, le sue regole operative e le sue scadenze. Per le imprese di installazione e manutenzione che operano su più territori, o che semplicemente vogliono evitare errori e sanzioni, la complessità può essere elevata.
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