Imposta di bollo su fatture elettroniche: termini di versamento
I termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture previsti dall’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte oggetto di modifiche a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. In particolare ad oggi è stabilito che:
- l’ammontare dell’imposta dovuta è determinato con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre (per tutti i soggetti IVA, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni IVA);
- i termini di versamento dell’imposta di bollo sono fissati:
- l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell’anno (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);
- l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno (30.9);
- se l’importo dovuto per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000, il versamento può essere eseguito entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo / terzo trimestre (30.9 / 30.11).
Entro il 30.11 (per il terzo trimestre e per il primo e/o secondo trimestre se non è ancora stato eseguito il versamento) ed il 28.2 (per il quarto trimestre) il versamento dell’imposta di bollo dovuta va effettuato a prescindere dal relativo ammontare.
Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
1° trimestre | minore di 5.000 euro | 31.5 |
maggiore o uguale a 5.000 euro | 30.9 (*) | |
2° trimestre | minore di 5.000 euro | 30.9 |
1° e 2° ° trimestre | maggiore o uguale a 5.000 euro | 30.11 |
3° trimestre | qualsiasi imposrto | 30.11 |
4° trimestre | qualsiasi importo | 28.2 (**) |
(*) Tale termine va rispettato se l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a 5.000 euro.
(**) 29.2 per gli anni bisestili, come indicato nella Guida dell'Agenzia delle Entrate "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - gennaio 2024).