RSPP: obblighi, ruolo e formazione per la Sicurezza sul lavoro

In ogni luogo di lavoro, le norme per la salute e la sicurezza fanno riferimento al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza), e alle successive modifiche e integrazioni. Tra le figure centrali previste dalla normativa troviamo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In questo approfondimento riepiloghiamo obbligo di nomina, ruolo e formazione dell’RSPP, con un focus specifico sul caso in cui il datore di lavoro assuma direttamente tale ruolo (RSPP Datore di Lavoro).
L’RSPP è una figura che, per legge (art. 17 D.Lgs. 81/08), viene designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e supportare l’organizzazione nella gestione della prevenzione.
L’RSPP può essere un soggetto interno o esterno, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa. In alcuni casi, inoltre, il datore di lavoro può scegliere di svolgere direttamente il ruolo di RSPP (RSPP Datore di Lavoro), nei limiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08, in base al settore e al numero di lavoratori:
- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- altre aziende fino a 200 lavoratori.
Il compito dell’RSPP è supportare il datore di lavoro nell’organizzazione del sistema di prevenzione aziendale. La normativa individua i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione all’art. 33 del D.Lgs. 81/08: tra questi rientrano, ad esempio, l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, oltre alla proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
In concreto, l’RSPP contribuisce (insieme alle altre figure coinvolte) a rendere strutturato e continuo il presidio della sicurezza, coordinando e raccordando attività, responsabilità e azioni operative.
L’RSPP partecipa inoltre alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del Testo Unico, che si svolge almeno una volta all’anno nelle imprese con più di 15 dipendenti. Alla riunione partecipano il datore di lavoro (o un suo rappresentante), l’RSPP, il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In base alle esigenze possono essere coinvolte anche altre figure.
Oltre agli adempimenti formali, oggi l’RSPP è sempre più chiamato a lavorare in modo trasversale sui processi aziendali, con un approccio orientato al miglioramento continuo.
In quest’ottica, una parte importante del ruolo riguarda la capacità di anticipare e governare il rischio, ad esempio:
- valutando l’impatto su salute e sicurezza di nuovi impianti, nuove tecnologie, nuovi processi o riorganizzazioni;
- contribuendo alla definizione di procedure operative coerenti con i rischi reali;
- supportando la pianificazione di formazione e addestramento, verificandone nel tempo efficacia e coerenza con ruoli/mansioni.
L’obiettivo non è solo “essere a norma”, ma integrare la sicurezza nelle scelte di gestione, evitando che criticità e inefficienze emergano solo quando il problema si è già verificato.
Un altro ambito centrale è il coordinamento: nelle imprese più strutturate (ma spesso anche nelle PMI) l’RSPP può essere il punto di riferimento per mantenere coerenti tra loro procedure, comportamenti e controlli, soprattutto quando aumentano reparti, sedi o attività esterne.
Tra le attività tipiche rientrano:
- supporto nella gestione delle relazioni con stakeholder interni/esterni (es. richieste, audit, ispezioni);
- contributo alla gestione delle emergenze e delle verifiche periodiche;
- monitoraggio di indicatori e segnalazioni (anche comportamentali), utili per individuare criticità e azioni correttive;
- iniziative di sensibilizzazione per consolidare una cultura della prevenzione concreta, fatta di prassi coerenti e partecipazione.
Da non confondere con l’RSPP, l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è un collaboratore che supporta l’attività del servizio di prevenzione. La nomina dell’ASPP è facoltativa e spetta al datore di lavoro.
Il datore di lavoro che sceglie di svolgere direttamente le funzioni di RSPP deve seguire un corso di formazione specifico, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011.
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda (identificato anche tramite codice ATECO): basso rischio: 16 ore; medio rischio: 32 ore; alto rischio: 48 ore.
Alcuni moduli (normativo e gestionale) possono essere svolti in modalità e-learning, mentre i moduli tecnico e relazionale seguono regole specifiche.
Per mantenere la qualifica è previsto un aggiornamento periodico ogni 5 anni: basso rischio: 6 ore, medio rischio: 10 ore, alto rischio: 14 ore.
Se il datore di lavoro non nomina l’RSPP o non garantisce la formazione necessaria, può incorrere nelle seguenti sanzioni:
- mancata nomina dell’RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
- mancata formazione dell’RSPP: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
- mancata comunicazione all’RSPP dei dati necessari per la redazione del DVR: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228 a 5.528 euro.
Inoltre, se il datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP non riceve adeguata formazione, è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
Termini da conoscere
- RSPP: figura responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda. Vai alla voce
- Nomina RSPP: atto formale con cui l’azienda designa il RSPP, interno o esterno. Vai alla voce
- Sanzioni sicurezza: penalità previste per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Vai alla voce