Il preposto alla sicurezza in azienda: ruolo, obblighi e formazione
Nel D.lgs 81/08, all’art.2, il preposto viene definito come la persona che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli”: svolge i seguenti compiti:
- sovrintende alla attività lavorativa;
- garantisce l’attuazione delle direttive ricevute;
- controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando “un funzionale potere di iniziativa”.
Sempre secondo il D.lgs 81/08 è preposto un lavoratore di fatto che svolge ruoli organizzativi nei luoghi di lavoro, coincidendo, ad esempio, con il capo squadra, il responsabile della produzione, il capo reparto, capo turno, capo cantiere.
Alcune delle modifiche al D.lgs 81/08 contenute nella legge 215 del dicembre 2021 hanno riguardato la figura del preposto con l’obiettivo di responsabilizzare questa figura fondamentale per garantire il rispetto delle norme di prevenzione in azienda.
Come indicato nell’art. 19 del D.lgs 81/08, il preposto deve garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in quanto figura di riferimento e di supporto per l’azienda.
- Il compito principale è quello di vigilare e sovraintendere sull’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e anche di utilizzo dei mezzi di protezione e dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
- Il preposto interviene in caso di non conformità rispetto alle disposizioni e istruzioni aziendali sulla sicurezza per modificare i comportamenti non conformi fornendo le indicazioni di sicurezza.
- Ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro che vengono rilevate durante l’esercizio delle sue funzioni.
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompe temporaneamente l’attività e, comunque, segnala tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
- Può anche interrompere l’attività e informare i superiori in caso di inosservanza delle disposizioni. Ha il compito di verificare che solo i lavoratori con adeguate istruzioni accedano a zone a rischio specifico.
- Il preposto deve verificare che i lavoratori abbiano ricevuto la formazione adeguata per lo svolgimento delle loro mansioni.
- Deve informare il prima possibile i lavoratori esposti a rischio di pericolo grave e imminente circa le disposizioni di protezione da prendere.
- Richiede l’osservanza delle misure di controllo in caso di emergenza e, in caso di pericolo grave e inevitabile e immediato, dà istruzioni ai lavoratori al fine di abbandonare la zona pericolosa o il posto di lavoro.
- Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le mancanze e le inefficienze di mezzi e attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. In caso di necessità deve interrompere temporaneamente l’attività a rischio.
- Deve frequentare corsi di formazione.
Il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 19 del D.lgs 81/08 comporta sanzioni penali.
Il preposto è una figura che il datore di lavoro deve prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle attività, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente.
L’individuazione del preposto è quindi in capo al datore di lavoro o dirigente.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 18 del D.lgs 81/08 dalla legge 215 del dicembre 2021, con il comma 1 b-bis, il datore di di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Il comma 8-bis, introdotto all’art. 26 del D.lgs 81/08 sempre dalla legge 215/2021, prevede inoltre che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Si parla quindi di preposto “di fatto” qualora un soggetto assuma tale ruolo anche in assenza di una nomina formale. Questa figura è chiaramente prevista dall’art. 299 del D.lgs 81/08. In ambito di salute e sicurezza sul lavoro, infatti, per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia come il datore di lavoro, il dirigente e, appunto, il preposto, ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte.
Il preposto “di fatto” assume così la medesima responsabilità del preposto “di diritto” ovvero di colui al quale è stato formalmente conferito l’incarico.
Come ogni figura della sicurezza sul lavoro anche il preposto, come indicato dall’art. 37 del D.lgs 81/08, deve ricevere una specifica formazione e relativo aggiornamento. Il percorso formativo è quello individuato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
La legge 215/2021 ha modificato il D.lgs 81/08 anche in merito alla formazione del preposto, ma, la lettura del combinato disposto del nuovo comma 7-ter e dei commi 2 e 7 dell’art 37 modificati dalla legge 215/2021, porta a concludere che le novità in materia di formazione del preposto entreranno di fatto in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la salute e la sicurezza che sostituirà l’Accordo del 21/12/2011.
La bozza dell’Accordo Stato-Regioni diffusa dal Ministero del Lavoro a giugno 2024, dispone che il corso per preposti avrà la durata minima di 12 ore (nell’Accordo del 2011 è di 8 ore) e non prevede la possibilità di erogazione in elearning ma solo in presenza o in videoconferenza sincrona. La bozza del nuovo Accordo prevede che la periodicità dell'aggiornamento sia ogni due anni e non ogni cinque.
Fino alla pubblicazione dell’Accordo, che potrà subire variazioni rispetto alla bozza, rimangono pertanto in vigore le indicazioni, in termini di contenuti, durata e periodicità, della formazione del preposto (base e aggiornamento) previste dall’Accordo del 2011.