Lavorare in Svizzera: la notifica per i prestatori di servizio indipendenti e artigiani
I prestatori di servizio indipendenti e artigiani sottostanno all'obbligo di notifica: si tratta dei cittadini provenienti dall'UE-27/AELS che forniscono una prestazione per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile in Svizzera.
La notifica va presentata online tramite il sito ufficiale https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/?request_language=it
Le condizioni lavorative e salariali minime non vanno applicate agli indipendenti/ artigiani.
Questi, però, devono poter apportare, su richiesta, la prova della loro indipendenza, cioè poter dimostrare di poter svolgere le proprie mansioni in totale autonomia disponendo delle competenze per organizzare e svolgere i lavori concordati con la committenza e della relativa strumentazione.
La definizione di attività indipendente è retta dal diritto svizzero. In caso di controllo, bisogna presentare i tre documenti per provare l'indipendenza nell'ambito di una prestazione di servizio in Svizzera:
- una copia della conferma della notifica o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- il modulo A1 rilasciato dall'assicurazione sociale del Paese di provenienza e per l’Italia l’ente competente è l’INPS;
- una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto, occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera.
I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale della Confederazione Elvetica.
Hai verificato se la tua azienda deve avere un numero Iva per operare in Svizzera?
Gli obblighi riguardano tutte le imprese italiane che operano in Svizzera e che abbiano un fatturato complessivo (Italia+ Svizzera + resto del mondo) di almeno 100.000 CHF: dall'1° gennaio 2018 le imprese che effettuano prestazioni sul territorio elvetico e che realizzano un volume d’affari di almeno 100.000 CHF (anche se la percentuale realizzata in Svizzera è molto bassa) sono obbligate a registrarsi come contribuenti, richiedere una partita IVA svizzera e a versare la relativa IVA.
Le imprese hanno l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale elvetico e depositare una garanzia bancaria (minimo 2000 CHF).
La nomina del rappresentante fiscale va fatta prima della fornitura del servizio.
L’aliquota IVA svizzera ordinaria dal primo gennaio è passata dall’8% al 7,7%.
L’obbligo è per tutte le imprese estere, non solo italiane: prima riguardava solo le imprese con un fatturato superiore ai 100.000 CHF.
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