Legge di Bilancio 2021: ulteriori novità fiscali

Aliquote, incentivi, esenzioni, crediti d'imposta, rivalutazioni

 
soldi fisco

Le ulteriori novità in materia fiscale recentemente introdotte dal Legislatore nella Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 che si aggiungono a quelle relative ai

Non solo crediti crediti di imposta per gli investimenti e detrazioni fiscali per gli interventi edilizi e finalizzati al risparmio energetico: nella legge di Bilancio Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 il Legislatore ha introdotto ulteriori novità in materia fiscale. Con successivi approfondimenti saranno analizzate le disposizioni previste, sempre dalla Legge di Bilancio 2021, relative alle “semplificazioni fiscali” e alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Aliquota Iva ridotta su piatti da asporto  
Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati 
Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica 
Sostegno alle attività economiche nei Comuni di particolare interesse per il turismo straniero 
Ulteriori misure di sostegno alle imprese 
Trattamento Iva per cessioni di vaccini Covid-19 e kit diagnostici 
Regime fiscale delle locazioni brevi  
Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo  
Sostegno all'editoria 
Utilizzo del "falso" plafond IVA  
Rinvio della Plastic tax e Sugar tax  
Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile  
Imposta di bollo fatture elettroniche  
Rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 


Aliquota Iva ridotta su piatti da asporto  

La recente disposizione di Legge assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati
(articolo 1, comma 50)

La norma integra l’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 in materia di rientro di lavoratori in Italia e consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. “lavoratori impatriati” anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. “lavoratori impatriati”.

Essi possono optare di estendere per cinque periodi d’imposta l’operatività del predetto regime di favore, alle condizioni di legge, previo versamento di:

  • un importo pari al 10 per cento dei redditi agevolati e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • un importo pari al 5 per cento dei redditi agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si segnala che norme introdotte non si applicano agli sportivi professionisti. 

Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica 
(articolo 1, comma 83)

La disposizione estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Inoltre, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento

Sostegno alle attività economiche nei Comuni di particolare interesse per il turismo straniero
(articolo 1, commi 87-88)

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all’art. 59 D.L. 104/2020, è esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione, presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti).

Per i Comuni diversi dai Comuni capoluogo di provincia o di Città Metropolitana, le disposizioni hanno efficacia per l’anno 2021. 

Ulteriori misure di sostegno alle imprese
(articolo 1, comma 266)

La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, inserendovi ulteriori commi dopo il primo.

L’articolo 6 reca disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale sociale e sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi – previsti dal codice civile per le società di capitali – in tema di perdita del capitale sociale in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre, specificando che per il medesimo arco temporale non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Gli ulteriori commi inseriti nell’articolo 6 del D.L. n. 23 del 2020 integrano tale previsione, specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Si segnala che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. 

Trattamento Iva per cessioni di vaccini Covid-19 e kit diagnostici
(articolo 1, commi 452-453)

Si stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (conformi ai requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un’aliquota del 5 per cento).

Inoltre, si dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta fino al 31 dicembre 2022. 

Regime fiscale delle locazioni brevi 
(articolo 1, comma 595-597)

La norma prevede una restrizione nell’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi. Si tratta di locazioni di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, per le quali a decorrere dal 1° giugno 2017 si applica l’aliquota del 21% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. La disposizione in esame prevede che tale modalità di tassazione è riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Si stabilisce, inoltre, che l’attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Si chiarisce altresì che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Si dispone da ultimo l’abrogazione del comma che prevede l’adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l’attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L’abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d’essere.

Si segnala che il comma 597 agevola l’attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, da realizzarsi presso il MIBACT. 

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo
(articolo 1, commi 599-604)

Si introduce l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 sugli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

La disposizione si applica nell’ambito del cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (comma 600).

Si estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator; è disposto che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020. 

Sostegno all'editoria
(articolo 1, commi 608 -612)

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l’articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd. Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

In particolare, sono disposti:

  • la proroga per gli anni 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 608);
  • la proroga – per gli anni 2021 e 2022 – del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita (comma 609);
  • la proroga per ciascuno degli anni 2021 e 2022 anche del credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del cd decreto Rilancio per l’anno 2020. Tale credito d’imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (comma 610). 

Utilizzo del "falso" plafond IVA 
(articolo 1, commi 1079 – 1083)

I commi 1079-1083 istituiscono un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Più in dettaglio, il comma 1079 prevede che l’Amministrazione finanziaria effettui specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.

Il comma 1080 prescrive che, nel caso in cui detti riscontri diano esito irregolare, al contribuente sia inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Conseguentemente, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura elettronica in regime di non imponibilità ai fini IVA secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72.

Al riguardo, è previsto un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Rinvio della Plastic tax e Sugar tax
(articolo 1, commi 1084 – 1086)

È prorogata al 1.07.2021 l’entrata in vigore della Plastic tax, con estensione della sua applicazione ai committenti e aumento della soglia di esenzione dall’imposta.

Il rappresentante fiscale di soggetti non residenti è solidale ai fini del pagamento dell’imposta, con riduzione delle sanzioni amministrative applicabili.

I poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle Dogane sono estesi.

Dal 2021 diventa strutturale la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente.

L’entrata in vigore della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (Sugar tax) è prorogata al 1.01.2022, con ampliamento dei soggetti obbligati al pagamento e riduzione delle sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento. 

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile
(articolo 1, commi 1087 e 1089)

E’ istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.

Il credito d’imposta è attribuito – dal 1 gennaio 2021 – ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Ai fini di monitoraggio, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. 

Imposta di bollo fatture elettroniche 
(comma 1108)

Il comma in commento chiarisce che l’obbligo per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il SDI grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
(commi 1122 -1123)

I commi in argomento prorogano al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento. In particolare, si consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.

La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Il comma 1123 modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva, prevedendo un’unica aliquota all’11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni.

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