Legge di Bilancio 2026: le novità in ambito previdenziale, assistenziale e giuslavoristico

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre u.s. la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (“Legge di Bilancio 2026”).
Si riporta una sintesi delle principali disposizioni in ambito previdenziale, assistenziale e giuslavoristico di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.
Viene ampliato l’obbligo per le aziende di versare il trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria INPS. In particolare, dal 1° gennaio 2026 saranno tenuti al versamento anche i datori di lavoro che superano la soglia dei 50 dipendenti successivamente all’inizio attività, prendendo a riferimento la media annuale del personale dell’anno precedente. Per il biennio 2026-2027 è stabilito un regime transitorio: l’obbligo scatta solo se la media annuale 2026 (o 2027) non è inferiore a 60 addetti. Inoltre, è già previsto che dal 2032 la soglia dimensionale venga abbassata a 40 dipendenti.
Adesione automatica dei neoassunti - Importante novità in tema di iscrizione ai fondi pensione: i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione saranno automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare a partire dal 1° luglio 2026, salvo diversa scelta. In pratica, i neoassunti (esclusi i domestici) aderiranno in modo automatico al fondo pensione collettivo previsto dal contratto applicabile (o, in mancanza, al fondo residuale pubblico). L’intero TFR maturando e i contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore confluiranno nel fondo prescelto, secondo le percentuali stabilite dagli accordi collettivi. Resta ferma la libertà per il lavoratore di rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione, scegliendo in alternativa un altro fondo o mantenendo il TFR in azienda (come da regime ordinario).
La Legge di Bilancio 2026 introduce incentivi a sostegno delle lavoratrici madri e, più in generale, per favorire la conciliazione famiglia-lavoro:
Esonero contributivo per madri lavoratrici (dal 2027)
Viene istituito un parziale esonero dai contributi previdenziali a carico della lavoratrice (IVS quota dipendente) per le madri lavoratrici con almeno 2 figli. L’esonero strutturale decorrerà dal 2027 e durerà fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (esteso fino a 18 anni per le madri di 3 o più figli). La misura esonerativa non riguarda le lavoratrici domestiche e spetterà solo entro un certo tetto di reddito imponibile (fissato in €40.000 annui dalla precedente L. 197/2024). Questa agevolazione strutturale è stata posticipata al 2027 rispetto alla previsione iniziale che la vedeva partire nel 2026.
Integrazione “una tantum” per il 2026 (Nuovo Bonus mamme)
Nelle more di attuazione dell’esonero contributivo strutturale di cui sopra, per il solo anno 2026 viene riconosciuta alle lavoratrici madri un’integrazione al reddito. In particolare, per il 2026 le madri lavoratrici – dipendenti (non domestiche) o autonome – con due figli (fino ai 10 anni il secondo) oppure con più di due figli (fino ai 18 anni il minore) e con reddito da lavoro non superiore a €40.000 annui, avranno diritto a €60 mensili per ogni mese di lavoro nel 2026. Tale importo non concorre a imponibile fiscale né contributivo. La corresponsione in un’unica soluzione (si è in attesa di circolari INPS per le modalità operative) è riconosciuta dall’Inps, a domanda: la somma totale maturata da gennaio a novembre 2026 sarà corrisposta in sede di liquidazione della mensilità relativa medesimo mese di dicembre 2026.
Congedi parentali
Viene ampliata la tutela dei congedi. Dal 2026 i congedi parentali facoltativi per i lavoratori dipendenti potranno essere fruiti fino ai 14 anni del figlio (anziché 12 anni). Inoltre, aumenta da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore il congedo non retribuito per malattia del figlio di età 3-14 anni.
Promozione dell’occupazione delle lavoratrici madri
A decorrere dal 1° gennaio 2026, è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dai contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail a carico del datore di lavoro, per massimo € 8.000 mila all’anno. La durata dell’esonero prevista è la seguente:
- 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto a tempo determinato anche in somministrazione;
- 24 mesi dalla data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 18 mesi dalla data di assunzione, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Part-time e rientro da maternità
Per promuovere il rientro graduale al lavoro, alle lavoratrici (o lavoratori) con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, viene riconosciuto diritto di priorità nella trasformazione del contratto da full-time a part-time (o nella riduzione dell’orario se già part-time), a richiesta, con una riduzione minima del 40% dell’orario. I datori di lavoro privati che accolgono tali richieste ottengono uno sgravio contributivo del 100% dei contributi datoriali per 24 mesi, entro un tetto di €3.000 annui. Questo esonero, subordinato a un decreto attuativo e a futuri chiarimenti INPS.
Affiancamento post-maternità
Introdotta la possibilità di prolungare il contratto a termine di sostituzione maternità per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque non superiore al primo anno di età del bambino. In sostanza se un’azienda ha assunto a tempo determinato una persona per sostituire una dipendente in congedo di maternità/parentale, potrà mantenere in forza il sostituto per un periodo di affiancamento con la neo-mamma rientrata, fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
La Legge di Bilancio 2026 destina risorse (825 milioni di euro per il triennio 2026-2028) per promuovere e finanziare l’esonero contributivo parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni stabili nel 2026, di giovani, donne svantaggiate o nell’ambito della ZES unica.
Le agevolazioni principali prevedono un esonero contributivo generale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) dei soggetti sopra indicati, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 a carico del datore di lavoro. L’esonero esclude i premi e contributi INAIL e ha durata massima di 24 mesi per ogni lavoratore assunto/stabilizzato. Le modalità precise (percentuale di sgravio, eventuale tetto mensile o categorie prioritarie) saranno definite con un decreto interministeriale di prossima emanazione.
Relativamente alle misure sopra illustrate, si rimane in attesa dei necessari chiarimenti e delle istruzioni operative da parte degli enti competenti, in particolare dell’Inps e del Ministero del Lavoro al fine di garantirne una corretta applicazione.