Licenziamenti e accordi collettivi Covid-19: la NASPI spetta solo in regime di blocco

I chiarimenti della Circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 in merito alle condizioni di accesso alla prestazione

 
contratto firma

Con la Circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, l'Inps ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di accesso alla prestazione NASPI per quei lavoratori che aderiscono ad accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in deroga al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e aventi ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Quadro normativo di riferimento

Nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha coinvolto il nostro paese, è stato introdotto un generalizzato divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In questo contesto, il Decreto Legge 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, aveva introdotto la possibilità per le aziende, in deroga al divieto di licenziamento di cui sopra, di sottoscrivere degli accordi collettivi aziendali, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per procedere ad una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro, limitatamente a quei lavoratori che aderiscono all’accordo, realizzando così una risoluzione consensuale. Tale deroga è stata poi prorogata dalle successive norme emergenziali, si pensi, da ultimo, al Decreto Legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

In questa specifica ipotesi derogatoria, il legislatore ha previsto, per i lavoratori che aderiscono al suddetto accordo, la possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione NASPI.

A seguito del susseguirsi di numerose modifiche alla normativa emergenziale, nella seconda parte del corrente anno, il divieto di licenziamento non è più generalizzato ma riguarda talune categorie di aziende.

Alla luce di ciò, l’INPS ha fornito le precisazioni circa la platea di lavoratori che possono presentare richiesta di indennità NASPI a seguito di sottoscrivere degli accordi collettivi aziendali di risoluzione consensuale in deroga al divieto di lcienziamento.

I chiarimenti dell’Inps

L’Inps ricorda che, stante il decadimento del divieto generalizzato di licenziamento, ad oggi il divieto di licenziamento - fino al prossimo 31 dicembre 2021 - opera solo per alcune categorie di datori di lavoro che ancora possono accedere agli ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga ai sensi del D.L . 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) oppure le industrie appartenenti al settore tessile identificate con i codici 13, 14 e 15 secondo la classificazione ATECO2007.

Alla luce di questo scenario, l’INPS precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per cui il divieto di licenziamento è terminato lo scorso 30 giugno 2021, l’accesso alla NASPI a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta per adesione ad accordi collettivi aziendali, è ammesso solo nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Nel caso in cui invece, l’accordo abbia una decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere all’indennità di NASPI è ammessa solo per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali è ancora tutt’ora vigente il divieto di licenziamento.

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