Preposto: obblighi di vigilanza estesi a tutti i lavoratori presenti

La Corte di Cassazione, Sezione Penale Terza, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha chiarito un principio rilevante in materia di sicurezza sul lavoro: il preposto risponde dell’omessa segnalazione di situazioni di pericolo ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008 anche quando il rischio riguarda lavoratori appartenenti a imprese diverse, purché operanti nel medesimo cantiere.
Nel caso esaminato, la Corte distrettuale ha riconosciuto la responsabilità del preposto per la violazione dell’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stato ritenuto colpevole per non aver segnalato una situazione di pericolo evidente, ossia la mancanza di una parte del piano di calpestio del ponteggio.
Tale omissione è stata considerata causalmente rilevante rispetto all’infortunio occorso a un lavoratore dipendente di un’altra impresa, ma presente nello stesso contesto operativo.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito un principio consolidato: in materia di infortuni sul lavoro, la funzione di “alta vigilanza” del coordinatore per la sicurezza si esplica prevalentemente attraverso procedure e non mediante poteri-doveri di intervento immediato. Essa riguarda la configurazione generale delle lavorazioni, in particolare nei casi di rischio interferenziale, e non implica un controllo puntuale e continuo su ogni singola attività.
Il controllo operativo e diretto delle lavorazioni resta invece in capo ad altre figure del sistema prevenzionistico, quali datore di lavoro, dirigenti e preposti. Resta fermo, tuttavia, l’obbligo del coordinatore per la sicurezza di adeguare il piano di sicurezza in funzione dell’evoluzione dei lavori e di sospendere specifiche lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato e immediatamente percepibile, fino all’adozione delle necessarie misure correttive.
Con riferimento specifico alla posizione del preposto, la Corte ha respinto l’eccezione difensiva secondo cui l’obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sarebbe limitato ai soli dipendenti del proprio datore di lavoro.
Al contrario, la Corte ha affermato che le misure di prevenzione si estendono a tutti i soggetti presenti nell’ambiente di lavoro, in particolare a coloro che, pur appartenendo a imprese diverse, risultano inseriti nell’attività lavorativa e operano in collaborazione con i lavoratori dell’impresa.
Ne deriva che i doveri di vigilanza e di segnalazione gravano sul preposto nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, indipendentemente dal vincolo di subordinazione. Un principio che rafforza un approccio sostanziale alla sicurezza, fondato sulla tutela effettiva delle persone presenti e non su una lettura meramente formale dei rapporti di lavoro.