Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022: le novità in materia di lavoro
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 24 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 221 che proroga lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
Di seguito si riepilogano le novità in materia di lavoro del Decreto Legge 221/2021.
Fino al 31 marzo 2022 è prorogata la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al cosiddetto smart working semplificato, ovvero la possibilità di avviare o proseguire il lavoro agile da remoto anche in assenza di accordi sindacali o individuali, in deroga a quanto previsto dal protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto lo scorso 7 dicembre 2021.
Permane l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione di smart working al Ministero del Lavoro con la procedura massiva agevolata in uso.
Vengono prorogati, sempre fino al 31 marzo 2022, i congedi parentali straordinari per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori, di cui all’art. 9 del Decreto Legge 146/2021.
In particolare, il congedo è riconosciuto per i lavoratori genitori:
- di minori di 14 anni, in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per l'intera durata della quarantena disposta dalle autorità competenti;
- di figli con disabilità “a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARSCoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio.”
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un'indennità a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione in godimento, con copertura da contribuzione figurativa.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni il lavoratore avrà diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Prorogato il diritto per i lavoratori fragili al lavoro agile e di svolgere attività formative da remoto, nonché di essere adibiti ad una diversa mansione, purché rientrante nella medesima categoria di inquadramento come definita dai contratti collettivi di riferimento.
Quanto precede viene riconosciuto non oltre il 28 febbraio 2022 ai cosiddetti lavoratori fragili, ossia i dipendenti pubblici e privati in possesso:
- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita,
- nonché del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).
Il Decreto Legge 221/2021, precisa inoltre che, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, "sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti Collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto".
Tra le novità introdotte si segnala, infine, la proroga al 31 marzo 2022 dell'obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.