Revoca delle dimissioni: le indicazioni della Corte d'Appello

Sentenza n. 1136/2026 della Corte d'Appello di Napoli

 
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La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1136/2026, si è pronunciata in merito alla revoca delle dimissioni. Nel formulare la sua decisione, la Corte richiama l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha introdotto una specifica procedura per la presentazione delle dimissioni, a pena di inefficacia, salvo che non intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione.

Le dimissioni devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando gli appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito istituzionale e trasmessi sia al datore di lavoro che alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (DTL) secondo le modalità definite da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione.

Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni, contrastando il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco; dall'altro, assicurare che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro si sia stata espressa in modo libero, consapevole e non condizionato (cfr. Cass. n. 27331/2023).

La stessa norma prevede, altresì, che, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore può revocare le dimissioni con le medesime modalità.

L’introduzione della forma telematica non ha alterato la natura dell’atto di dimissioni così come dell’atto di revoca delle stesse, che restano negozi unilaterali recettizi; ai fini della loro efficacia è, dunque, essenziale il rispetto di determinate forme (di natura telematica).

Con riferimento specifico alla revoca delle dimissioni, la Corte d’Appello afferma che il lavoratore ha l’onere di trasmettere l’atto non solo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (DTL) ma anche al datore di lavoro, trattandosi appunto di un atto recettizio. In caso di contestazione da parte del datore di lavoro circa la mancata ricezione della revoca, il lavoratore deve dare la prova del corretto invio. E, in assenza di tale prova, le dimissioni già inviate in sede protetta devono considerarsi valide e non revocate.


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