Rinnovo CCNL Imprese di Spedizione, Autotrasporto merci e Logistica

È stata sciolta positivamente la riserva sull’ipotesi dell’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica scaduto il 31 marzo 2024.
Pertanto, si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.
Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
La sfera di applicazione del CCNL viene allargata alle imprese che svolgono le seguenti attività:
- Corriere espresso
- Imprese soggette all’autorizzazione postale generale
- Trasloco
- Consegna e montaggio arredi
- Altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.
Viene introdotta una nuova voce retributiva, l’elemento professionale di area (Epa), che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e legali e gli aumenti vengono distribuiti tra minimi in quattro tranches:
- 1° tranche a partire dal mese di Gennaio 2025
- 2° tranche a partire dal mese di Gennaio 2026
- 3° tranche a partire dal mese di Gennaio 2027
- 4° tranche a partire dal mese di Giugno 2027
Viene confermata la cessazione dell’Indennità di copertura economica ICE che verrà assorbita dalla prima tranche di aumento prevista a gennaio 2025.
Le misure dell’indennità di trasferta sono state aumentate di circa 2 euro per ogni fascia.
Per quanto riguarda le novità della parte normativa del CCNL si segnalano:
- l’introduzione di alcune figure professionali per un ammodernamento dei profili professionali e la permanenza del livello 6J fino al 31.12.2025. (art. 6 CCNL);
- conferma del regime di discontinuità per il personale viaggiante (art. 11 bis del CCNL);
- mantenimento delle procedure per il riconoscimento dei danni dei veicoli pesanti e regolamentazione dei danni con il primo danno senza oneri per i driver;
- preavviso lavoratori a tempo determinato (art. 6 CCNL Sez. Artigiana).